Oggi i datori di lavoro possono assumere con contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi e fino a 24 mesi solo in presenza delle causali previste dalla legge ossia in presenza di: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
Il DL Sostegni-bis, modificato dalla Camera per la conversione in legge, ha però posto le basi per una fase temporanea che allarga le maglie, passando la palla, per rimanere in ambito calcistico, anche alla contrattazione collettiva.
Fino al 30 settembre 2022 infatti i datori di lavoro potranno assumere a tempo determinato anche in base a specifiche esigenze previste da contratti collettivi, di cui all'art. 51 del dlgs n. 81/2015. Contratti collettivi validi non solo a livello nazionale, ma anche territoriale e aziendale purché siano comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. A livello aziendale valgono sia quelli stipulati dalle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) e dalle RSU (rappresentanze sindacale unitarie).
La durata dei nuovi contratti potrà essere superiore ai 12 mesi, fino a un massimo di 24. Resta confermata la facoltà, per datore di lavoro e lavoratore, di stipulare un ulteriore contratto a termine di 12 mesi dinanzi all'ispettorato del lavoro (in deroga assistita), una volta raggiunta la durata massima pari a 24 mesi (o la diversa durata massima eventualmente fissata dalla contrattazione collettiva).
Franco Metta