Va redatta in modalità elettronica anche la scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere e relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture.
Lo ha chiarito l'Autorità anticorruzione con il Comunicato del Presidente del 4 novembre 2015, che integra e modifica la Determinazione n. 1 dell'Autorità, adottata il 13 febbraio 2013, recante “Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice”, in materia di stipula dei contratti d'appalto in forma elettronica.
L'Anac ricorda che con l'art. 6, comma 6 della Legge Destinazione Italia (D.L. 23 dicembre 2013, n.145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9), “il legislatore, prevedendo un differimento dei termini relativi all'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, applicabili a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti d’appalto pubblico stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per quelli stipulati mediante scrittura privata, ha manifestato la volontà di comminare la sanzione della nullità a tutti i casi di mancato utilizzo della “modalità elettronica”, la quale deve ritenersi obbligatoria sia per la forma pubblica amministrativa del contratto sia per la scrittura privata”.
Pertanto, conclude l'Autorità anticorruzione, “anche la scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, e relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture, dovrà essere redatta in modalità elettronica”.