Secondo il Tar Molise, la revisione-prezzi nei contratti di appalto - disciplinata dall’art. 33, comma 3, l. n. 41 del 1986 - decorre dalla data dell’aggiudicazione e non da quella dell’offerta.
Nella sentenza n. 657 del 13 novembre 2018, il Tar Molise ha infatti chiarito che “se la revisione-prezzi tende a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra la prestazione dell’appaltatore e la controprestazione dell’Amministrazione, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato, qualora questi superino la soglia dell’alea contrattuale come determinata dalla legge, essa può evidentemente operare soltanto dopo che il rapporto contrattuale sia sorto, cioè dopo l’aggiudicazione”.
La sentenza – IN ALLEGATO - precisa inoltre che “la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa del prolungamento dei lavori oltre il termine contrattualmente previsto appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che essa non ha ad oggetto l’an del compenso revisionale, ma il risarcimento dei danni subiti dall’appaltatore in conseguenza dell’inadempimento (colpevole) dell’Amministrazione committente”.