Con la risposta n. 3/2018 all’interpello di una società a responsabilità limitata (srl), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che con il mutamento del regime fiscale delle operazioni realizzate a valle (da imponibili a esenti), la corretta interpretazione dell’articolo 19-bis2, commi 3 e 8, Dpr 633/1972, impone di non rettificare la detrazione dell’Iva assolta sui canoni di leasing immobiliare.
Dalla lettura del combinato disposto dei commi 3 ed 8 dell’articolo 19-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972, emerge che il periodo decennale di sorveglianza per operare la rettifica della detrazione dell’IVA, per i fabbricati e per le porzioni di fabbricati, decorre dall’acquisto o dalla ultimazione degli stessi.
Con risoluzione 9 luglio 2009, n. 178/E, la scrivente ha chiarito che “la rettifica deve essere effettuata tenendo conto del momento di acquisto o ultimazione dei beni immobili da parte delle società scisse, a nulla rilevando le modalità di acquisizione degli stessi (acquisto-costruzione, in appalto-acquisizione, in leasing)”.
Con successiva circolare 1° giugno 2016, n. 26/E, è stato precisato che “in caso di assegnazione di immobili acquisiti mediante contratto di leasing per i quali sia stata esercitata l’opzione d’acquisto, ai fini del computo del periodo decennale di rettifica della detrazione occorre, di regola, fare riferimento alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice. È da tale momento, infatti, che, a norma del suddetto art. 19-bis2, comma 8, del menzionato d.P.R. n. 633/1972, decorre il periodo decennale di “tutela fiscale”.
La citata circolare, ai fini dell’individuazione del dies a quo per il computo del periodo di sorveglianza decennale per la rettifica della detrazione dell’IVA, fa espresso riferimento, “di regola”, alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice.
Occorrerà, perciò, valutare se, in presenza di particolari circostanze, i beni immobili possano considerarsi sostanzialmente acquistati prima della data di esercizio del diritto di acquisto in sede di riscatto finale.
Tali circostanze possono configurarsi nel caso in cui il maxi canone iniziale risulti di importo eccessivamente elevato rispetto all’ammontare totale della locazione finanziaria e in altri casi similari.
Ciò premesso, nel nostro caso, non ricorrendo le predette circostanze, si ritiene di poter accogliere la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.