Le somme erogate dallo Stato, prelevate dal Fondo appositamente istituito dal decreto “Sostegni-bis”, per sopperire all’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici, nei confronti delle stazioni appaltanti, sono esenti dall’Iva. Questo perché non è prevista alcuna controprestazione del ricevente nei confronti dell’erogante. Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 39 del 13 luglio 2022 (in allegato), aggiungendo che, invece, la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore, considerato che le stesse somme assumono natura di integrazione dell’originario corrispettivo fissato per l’esecuzione dell’opera o del servizio, è operazione rilevante ai fini del tributo, che andrà applicato secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto.
In sostanza, la risoluzione chiarisce, con dovizia di particolari, il trattamento Iva da riservare alle somme erogate ai sensi dell’articolo 1-septies del decreto legge n. 73/2021 (il “Sostegni-bis”), che ha introdotto disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da nei contratti pubblici, dopo il consistente aumento di alcuni di essi, verificatosi nel 2021. Decreto che, tra l’altro, ha istituito uno specifico Fondo per l’adeguamento dei prezzi, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione dei soggetti che sono tenuti al rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici (articolo 1-septies, comma 8).
L’Agenzia, innanzitutto, ricorda che l’Iva si applica alle “prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, (...) e in generale da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”, mentre è esclusa nel caso di “le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro” (articoli 3 e 2 del Dpr n. 633/1972).
A tal proposito, con la circolare n. 34/2013, relativa al trattamento Iva applicabile ai contributi erogati da amministrazioni pubbliche - ha chiarito che, in linea con le disposizioni comunitarie, un contributo assume rilevanza ai fini dell'imposta, se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, di non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
Nello stesso documento di prassi, nel precisare i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte di pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi, ha, affermato che a volte l'individuazione dei criteri di definizione del rapporto è agevolata dal contenuto precettivo delle norme. In questo senso si può dire che l'amministrazione non opera all'interno di un rapporto contrattuale quando le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l'erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti, come nel caso degli aiuti di Stato automatici, ovvero in favore di particolari categorie di soggetti.
Nel caso posto alla sua attenzione da un ministero, l'erogazione delle somme facenti parte del Fondo risulta disciplinata da precise disposizioni di legge (quale l'articolo 1-septies del “Sostegni-bis”, oltre ai decreti ministeriali di attuazione), che prevedono sia i destinatari (i soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 1-septies, ossia le varie stazioni appaltanti interessate), sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate, oltre che le puntuali modalità operative di calcolo delle stesse somme, alla luce dello stanziamento effettuato. Ne consegue, che l'erogazione di tali importi non sconta l’Iva.
Per l’Agenzia, le somme vengono erogate dal ministero nei confronti delle stazioni appaltanti, in assenza di alcuna controprestazione da parte di queste ultime e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell'ente erogatore, si configurano come "mere" movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'Iva.
Per quanto riguarda, invece, la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore, l’Amministrazione ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e, come tale, risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto. Al proposito, l'articolo 13 del decreto Iva sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, disponendo che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali "aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti".