Fisco

Contratti pubblici, approvato dalla Camera il disegno di legge Delega al Governo

Il provvedimento torna all'esame del Senato. La VIII Commissione Ambiente della Camera ha introdotto modifiche

mercoledì 25 maggio 2022 - Redazione Build News

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Martedì 24 maggio la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, già approvato dal Senato. Il provvedimento torna all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Questo disegno di legge, di iniziativa governativa – la cui approvazione parlamentare rappresenta uno specifico traguardo del PNRR da conseguire entro il 30 giugno 2022 – si compone, a seguito dell'esame in prima lettura da parte del Senato, di due articoli e reca una delega al Governo in materia di contratti pubblici.

La VIII Commissione Ambiente della Camera ne ha concluso l'esame in sede referente, con modifiche, nella seduta del 19 maggio 2022.

Il disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, al fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

La delega legislativa è conferita sulla base di una serie di principi e criteri direttivi tra i quali:

- garantire il perseguimento di obiettivi di coerenza e stretta aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma rimanendo l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro e della sicurezza;

- procedere alla revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza;

- ridefinire la disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di conseguire una loro riduzione numerica;

- favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, e la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi;

- semplificare la disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari, e l'obbligo del rispetto del principio di rotazione nelle procedure di scelta del contraente;

- semplificare le procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca e in innovazione sociale, anche al fine di perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, prevedendo altresì misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici in particolare mediante la definizione dei criteri ambientali minimi da rispettare obbligatoriamente;

- introdurre l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi;

- prevedere l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire delle specifiche clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa;

- promuovere, nel rispetto del diritto europeo vigente, l'obbligo per le stazioni appaltanti di ricorrere a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti;

- introdurre il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione;

- ridurre i tempi relativi alle procedure di gara, mediante interventi di digitalizzazione e informatizzazione;

- semplificare la normativa primaria in materia di programmazione e localizzazione delle opere pubbliche con particolare riguardo all'istituto del dibattito pubblico;

- semplificare le procedure concernenti l'approvazione dei progetti di opere pubbliche anche attraverso la riduzione dei livelli di progettazione;

- rivisitare il sistema di qualificazione degli operatori al fine di valorizzare i criteri relativi alle competenze tecniche e professionali;

- individuare i casi nei quali si può ricorrere a meccanismi valutativi delle offerte mediante automatismi o al solo criterio del prezzo più basso;

- ridefinire la disciplina delle varianti in corso d'opera;

- modificare la disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché quella dei servizi ad alta intensità di manodopera, stabilendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- individuare modalità incentivanti per il ricorso alle cosiddette procedure flessibili (dialogo competitivo, partenariato, procedure competitive con negoziazione, ecc.);

- indicare meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato;

- procedere all'indicazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive europee nonché delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possano ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori (c.d. appalto integrato);

- introdurre il divieto di proroga dei contratti di concessione ad eccezione di quelli regolati da principi europei in materia di affidamento in house;

- razionalizzare la disciplina delle modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari;

- individuare meccanismi sanzionatori e premiali volti a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti da parte dell'aggiudicatario, nonché di meccanismi di rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie che siano alternativi al rimedio giurisdizionale;

- semplificare le procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale.

Il disegno di legge disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi saranno adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti.

Con riferimento ai pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, nel corso dell'esame in sede referente è stata approvata una modifica che – recependo una condizione posta nel parere del Comitato per la legislazione – precisa la scansione delle varie fasi procedurali, chiarendo a tal fine che i testi sui quali si esprimono le competenti Commissioni parlamentari sono quelli sui quali si sia completata la fase procedimentale interna all'Esecutivo (costituita dall'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato). Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla legge delega, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali motivazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione e, decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Qualora il Governo, nell'attuazione della delega intenda esercitare la facoltà di richiedere al Consiglio di Stato di redigere lo schema normativo, è previsto che il Consiglio di Stato si avvalga, al fine della stesura dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito.

Viene inoltre autorizzata l'emanazione di decreti legislativi correttivi o integrativi che potranno essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi principali, sempre nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Il disegno di legge in esame reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale i decreti legislativi dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché una clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

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