Fisco

Contratti pubblici: cosa cambia con il decreto-legge Semplificazioni

Anaepa-Confartigianato Edilizia valuta positivamente l’affidamento diretto per appalti fino a 150 mila euro (anziché gli attuali 40 mila euro) fino al 31 luglio 2021. Sopra i 150 mila euro scatta la procedura negoziata, senza bando, con consultazione di operatori (da 5 a 15)

lunedì 20 luglio 2020 - Redazione Build News

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È stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 178 del 16 luglio il Decreto Semplificazioni – decreto-legge 16 luglio 2020 , n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

Questo decreto-legge è entrato in vigore il 17 luglio ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il DL Semplificazioni contiene un pacchetto di misure destinato a rilanciare gli investimenti e ad accelerare l’aggiudicazione di appalti pubblici.

Tra le misure la principale, valutata positivamente da Anaepa-Confartigianato Edilizia, riguarda l’affidamento diretto per appalti fino a 150 mila euro (anziché gli attuali 40 mila euro) fino al 31 luglio 2021. Sopra i 150 mila euro scatta la procedura negoziata, senza bando, con consultazione di almeno:

a) 5 operatori per servizi e forniture fino alle soglie comunitarie e per lavori fino a 350 mila euro

b) 10 operatori per i lavori da 350 mila a 1 milione di euro

c) 15 operatori per lavori da 1 milione sino alla soglia comunitaria (5,35 milioni di euro).

La stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie (previste dall’art. 93 del Codice appalti), salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze. In ogni caso l’importo della garanzia provvisoria è dimezzato.

Per gli appalti sopra la soglia comunitaria, fino al 31 luglio 2021 l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 6 mesi dall’adozione dell’atto di avvio del procedimento.

Il mancato rispetto del termine, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Le stazioni appaltanti affidano lavori, servizi e forniture mediante procedura aperta, ristretta o, previa motivazione, la procedura competitiva con negoziazione.

Per ragioni di estrema urgenza dovute al Covid, le stazioni appaltanti possono utilizzare le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara. In tali casi e nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture dei trasporti e stradali, le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da: quella penale, codice antimafia, norme inderogabili derivanti dall’UE, principi del Codice appalti (tra cui sostenibilità energetica e ambientale, conflitto di interesse), disposizioni in materia di subappalto.

Sempre fino al 31 luglio 2021 per i lavori sopra soglia comunitaria è previsto obbligatoriamente la costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico, composto da 3 o 5 componenti, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura.

Nel Dl sono previste anche semplificazioni per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del DL: il direttore dei lavori deve adottare lo stato di avanzamento dei lavori entro 15 giorni e il pagamento avviene entro 15 giorni dall’emissione del certificato di pagamento. Sono riconosciuti altresì i costi derivanti dall’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento in attuazione delle misure anti Covid. Il rispetto delle misure di contenimento, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore.

Vengono modificati poi i casi di esclusione dalla gara con la reintroduzione di una norma – dapprima approvata nel DL sblocca cantieri, ma non convertita in legge – che consente alla stazione appaltante di escludere un’impresa nel caso sia a conoscenza (e possa adeguatamente dimostrare) che l’impresa stessa non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Ne consegue che la stazione appaltante ha la possibilità di valutare comportamenti omissivi dell’impresa anche laddove gli stessi siano oggetto di accertamento o di contestazione da parte dell’impresa, imponendole la dimostrazione della prova contraria del pagamento effettuato, anche quando l’impresa abbia contestato l’eventuale accertamento da parte dell’amministrazione creditrice.

In caso di procedure di appalto in cui sia richiesto il DURC o di autocertificare la regolarità contributiva, non si applica la proroga della validità del DURC oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (per effetto delle norme anti Covis di cui all’art. 103 del DL 27/2020 Cura Italia). Mentre è prorogata sino al 31 dicembre 2021 il termine del decreto Sblocca cantieri Dl 32/2019) che sospende l’obbligo di servirsi di centrali di committenza previsto dall’articolo 37, comma 4 del Codice dei contratti. (fonte: Anaepa-Confartigianato Edilizia)

In allegato il decreto-legge Semplificazioni pubblicato in G.U.

Leggi anche: “Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge Semplificazioni

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