Nell’adunanza del 25 novembre 2015 il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione ha preso atto dell'archiviazione da parte della stessa Anac di 438 esposti al fine di “superare le criticità derivanti da segnalazioni ormai datate e rendere maggiormente tempestiva ed incisiva l’attività di vigilanza in relazione alle segnalazioni attuali”.
Il Comunicato del Presidente Raffaele Cantone del 25 novembre 2015 spiega che “i nuovi due Uffici preposti alla vigilanza sui contratti pubblici (relativi rispettivamente a contratti di lavori e a contratti di servizi e forniture), nella scelta di continuità che ha ispirato il passaggio da AVCP ad ANAC in questo settore, si sono trovati ad acquisire dalla precedente struttura, costituita da numerosi Uffici, un rilevante numero di esposti e segnalazioni risalenti agli anni precedenti, non ancora esaminati o definiti, che hanno costituito un serio ostacolo al raggiungimento della maggiore efficienza che la riorganizzazione si è proposta”.
INDIVIDUATI I FASCICOLI DA ARCHIVIARE. Per “superare tale criticità, l’Ufficio Vigilanza Lavori ha effettuato una ricognizione straordinaria delle segnalazioni e degli esposti relativi agli anni 2014 e precedenti (anteriormente pertanto alla riorganizzazione degli Uffici dell’Autorità) e ancora non definiti, precedentemente in carico agli Uffici dell’AVCP competenti per tale settore; ha, quindi, individuato quei fascicoli da ritenersi non più utilmente procedibili, per i quali, all’attualità, un eventuale esame e definizione avrebbe determinato esclusivamente un “ingessamento” dell’Ufficio, a detrimento dell’efficacia dell’attività dello stesso”.
Ai fini di procedere all’archiviazione degli esposti, l'Autorità anticorruzione ha individuato le seguenti principali casistiche alle quali far riferimento:
1) esposto generico (privo di elementi di fatto o di diritto adeguatamente circostanziati e motivati);
2) incompetenza dell’Autorità sulla questione rappresentata;
3) infondatezza dell’istanza;
4) inefficacia all’attualità di un eventuale intervento dell’Autorità sul caso specifico;
5) esposti anonimi privi di elementi di particolare gravità;
6) questioni che afferiscono essenzialmente a rivendicazioni economiche dell’appaltatore, a meno di palesi irregolarità della stazione appaltante;
7) questioni non trattate in relazione alle soglie stabilite dal regolamento di vigilanza vigente all’epoca dell’esposto;
8) esposti relativi a gare sulle quali è stato attivato un ricorso al giudice amministrativo.
L'Anac tuttavia precisa che resta “la possibilità di rinnovare la segnalazione avanzata negli anni passati, ove permangano un interesse concreto ed attuale alla fattispecie segnalata e margini per un efficace intervento dell’Autorità”.