Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 34, 37, 39 e 45 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.
Secondo il Governo, le disposizioni censurate – regolanti, rispettivamente, il responsabile unico del procedimento, l’albo telematico dei commissari di gara, le linee guida e il codice regionale di buone pratiche, e la qualificazione delle stazioni appaltanti – non sarebbero riconducibili alla materia dei lavori pubblici di esclusivo interesse regionale, di competenza primaria della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 3, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), ma alla tutela della concorrenza e all’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.
Con la sentenza n. 166/2019, la Corte costituzionale ha di questa legge regionale dichiarato:
1) l’illegittimità costituzionale degli artt. 37, comma 1, 39, commi 1 e 3, e 45;
2) l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell’art. 37, commi 2, 3, 4 e 8, e dell’art. 39, comma 2;
3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2.
ART. 37, COMMA 1. L’art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, rubricato «Commissione giudicatrice», prevede che, «ai fini della nomina dei componenti della commissione di gara, la Regione istituisce e gestisce l’Albo telematico dei commissari di gara, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui le stazioni appaltanti hanno accesso libero e diretto» (comma 1).
ART. 39. L’art. 39 della legge regionale, rubricato «Linee guida e codice regionale di buone pratiche», attribuisce alla Giunta regionale l’adozione di linee guida, documentazione standard, capitolati speciali e schemi di contratto, nonché del codice regionale di buone pratiche.
ART. 45. L’art. 45, rubricato «Qualificazione delle stazioni appaltanti», dispone che, «Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, sono definiti i requisiti necessari sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei princìpi previsti dalla normativa statale vigente».
ART. 34, COMMA 2. L’art. 34, comma 1, dispone che «Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici […] nominano un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto pubblico. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il progetto del contratto pubblico e il responsabile unico del procedimento è il “responsabile di progetto”».
Il comma 2 del medesimo articolo conferisce la facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di nominare un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento.
In allegato la sentenza della Consulta