Lo scorso 17 giugno la Rete delle professioni Tecniche (RPT) ha inviato all'Autorità anticorruzione un documento contenente le osservazioni della Rete sul modello di bando predisposto dall'ANAC per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture.
Predisposto dal Gruppo di Lavoro della RPT "Lavori Pubblici", cui partecipano i Consiglieri nazionali Michele Lapenna e Hansjorg Letzner, il documento rappresenta il contributo della Rete delle Professioni Tecniche alla fase di seconda consultazione pubblica avente ad oggetto il suddetto bando-tipo, indetta a maggio 2015 e la cui scadenza, inizialmente prevista per il 19 giugno, è stata prorogata al 6 luglio 2015.
“L'intervento della Rete delle Professioni Tecniche si è reso necessario – spiega il Consiglio nazionale degli Ingegneri nella circolare n. 577 del 3 agosto 2015 - soprattutto in seguito alla constatazione dell'intenzione dell'Autorità, esplicitata nella nota illustrativa al bando, di rendere applicabile il modello di bando anche agli affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, sebbene con le "opportune integrazioni" necessarie all'adeguamento del bando a un settore, come quello dei S.A.I., per il quale il Codice e il Regolamento prevedono espressamente norme specifiche in relazione ai requisiti di partecipazione (cfr. pag. 6 della Nota illustrativa consultabile sul sito dell'ANAC)”.
IL TESTO NON CONTIENE IL MINIMO RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. Il Cni spiega che “da una rapida analisi del contenuto del bando svolta dal Gruppo di Lavoro della RPT, è emerso immediatamente come il testo attuale, dal contenuto estremamente generico e modulabile a seconda delle diverse tipologie di affidamento, non contenga il minimo riferimento alla disciplina specifica in materia di affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, neanche fra le "alternative" selezionabili a seconda dell'oggetto dell'affidamento o fra le parti ad applicazione facoltativa, a scelta della Stazione Appaltante.
Pertanto, pur esprimendo il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall'ANAC nell'offrire alle Stazioni Appaltanti impegnate nella redazione dei bandi di servizi e forniture i presupposti per una corretta ed omogenea interpretazione delle norme vigenti, la Rete non ha potuto tacere le proprie perplessità circa l'applicabilità di tale "modello" agli affidamenti di S.A.I., segnalando espressamente le principali criticità emerse da una prima analisi del bando-tipo nella nota di commento inviata all'Autorità.
Nel documento redatto dalla RPT, in particolare, si evidenzia come la genericità del bando-tipo rischierebbe di alimentare i dubbi delle Stazioni Appaltanti e accrescere il rischio di errori nella redazione di bandi relativi ai S.A.I., soprattutto data la portata delle integrazioni e delle modifiche a cui il bando-tipo andrebbe sottoposto al fine di conformarsi alla disciplina di settore prevista dal Codice e dal Regolamento in materia di affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura”.
LE INCONGRUENZE. Queste alcune delle maggiori incongruenze fra le disposizioni del bando-tipo, genericamente applicabili a servizi e forniture, e le peculiarità specifiche in materia di S.A.I.:
a) i soggetti ammessi alle procedure per l'affidamento di S.A.I. sono tassativamente individuati dall'art. 90, comma 1, del Codice, mentre per gli altri Servizi/Forniture/Lavori la norma di riferimento è l'art. 34 del Codice;
b) i requisiti tecnico-organizzativi per l'affidamento di S.A.I. di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro sono espressamente individuati dall'art. 263 del Regolamento, per cui ogni riferimento a requisiti diversi da ricondurre ad altri tipi di servizi alimenterebbe facilmente dubbi fra le Stazioni Appaltanti in ordine al contenuto della /ex specialis di gara;
c) la cauzione provvisoria e definitiva, prevista negli affidamenti di servizi e forniture in genere, non è estendibile ai servizi specifici di architettura e ingegneria (vedi art. 268 del Regolamento nonché la determinazione ANAC n. 4/2015);
d) le modalità di presentazione della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni da rendere in sede di gara, per i S.A.I., devono tener conto della peculiarità dei soggetti di cui al richiamato art. 90, comma 1, del Codice;
e) negli affidamenti di S.A.I., il corretto riferimento per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa non è l'allegato "P" del Regolamento, applicabile agli affidamenti di altri servizi e forniture, bensì l'Allegato "M" (vedi art. 266, comma 7, DPR 207/2012), il quale presenta non poche originalità rispetto al citato allegato P, quali, ad esempio, l'obbligo del ricorso alla formula bilineare per l'elemento prezzo.
“In considerazione di ciò, nella nota di commento inviata all'ANAC, la RPT ha dapprima invitato l'Autorità a provvedere all'adattamento del bando-tipo alle specifiche previsioni riservate agli affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria, in linea con le direttive emanate nel merito dall'Autorità stessa e, in particolar modo, con la Determinazione n. 4/2015.
Successivamente, cogliendo l'occasione della proroga al 6 luglio del termine per le consultazioni, la Rete ha scelto di intervenire direttamente sul testo del bando-tipo, provvedendo a tutte le modifiche ed integrazioni indispensabili al fine di consentire l'applicabilità del bando agli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura. Tale versione revisionata del bando-tipo – conclude il Cni - è stata inviata all'ANAC come documento accessorio alle osservazioni precedentemente comunicate, al fine di fornire un contributo quanto più utile e concreto al lavoro dell'Autorità”.