“Le verifiche in corso di esecuzione sono finalizzate all’accertamento del rispetto, da parte dell’appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso.
In base, infatti, a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 31, 101 e 102 del d.lgs. 50/2016 e del D.M. n. 49 del 7.3.2018 (norme di riferimento in punto di coordinamento – direzione – controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto), occorre sempre verificare e comprovare nel dettaglio che le attività e le prestazioni rese dall’O.E. siano eseguite in conformità al contratto cui ci si riferisce”.
È questa la massima affermata dall'Anac nella Delibera n. 244 del 24 maggio 2024, avente ad oggetto il caso riguardante il servizio di vigilanza armata e televigilanza del palazzo della Regione Piemonte a Torino.
“Dall’attività di vigilanza effettuata dall’Autorità, sono emerse” – scrive Anac - “approssimazioni e carenze nell’attività di direzione, controllo e verifica in fase di esecuzione del contratto da parte del Direttore dell’esecuzione e del Responsabile del procedimento, i quali non risultano aver adeguatamente assolto alle funzioni di direzione, coordinamento e di controllo”. Carenze si sono registrate anche nella “documentazione contrattuale adottata in termini di individuazione di un efficace e chiara disciplina dei controlli dell’operato dell’appaltatore nella fase esecutiva del contratto, nonché nella predisposizione da parte dei competenti soggetti della Stazione Appaltante della documentazione relativa ai controlli amministrativo/contabili”.
Necessari controlli durante l'esecuzione, non solo a posteriori in caso di lamentele
“Risulta di tutta evidenza - aggiunge Anac - che un sistema di controllo e verifica che, di fatto, si attivi esclusivamente al riscontrarsi di eventuali inadempimenti/non conformità segnalati dai fruitori del servizio, ovvero al rilevarsi di eventuali difficoltà correlate alle attività svolte dall’Operatore economico, non risulta conforme alla norma né funzionale alle finalità per cui è stato pensato. La remissione dell’accertamento della non idonea conduzione del servizio all’accadimento dell’evento critico/problematico, evidenzia un’importante criticità nello svolgimento dell’attività di vigilanza/controllo di competenza della Stazione appaltante, in quanto non conforme alla norma, ponendosi peraltro in antitesi con la previsione stessa per cui il Direttore dell’esecuzione deve assicurare “la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento”.
Altrimenti, conclude Anac, “l’intervento per così dire a posteriori, avrebbe un ruolo, ove possibile, unicamente riparatore, non dispiegando la sua piena efficacia in termini di iniziative ed azioni preventive di monitoraggio, controllo e direzione dell’esecuzione del contratto, come postula la norma”.
In conclusione, secondo l'Autorità nazionale anticorruzione i contratti di servizi e forniture richiedono da parte del direttore e del responsabile del procedimento attenti controlli in fase di esecuzione. Non è possibile giustificarsi dei mancati controlli affermando che non si sono riscontrate lamentele da parte dei fruitori del servizio.