Sentenze

Contratti tra società di ingegneria e privati conclusi dopo il 1997: la Consulta conferma la legge del 2017

Oice: la Corte costituzionale sancisce definitivamente e per sempre la legittimità delle Società di ingegneria in ambito privato. Lupoi: “Si chiude una vicenda durata trent’anni: le nostre società sono legittimate a tutto tondo, anche se per noi non c’erano mai stati dubbi”

venerdì 22 novembre 2024 - Redazione Build News

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La norma del 2017 che ha riconosciuto la validità dei contratti conclusi, dopo l’entrata in vigore della legge n. 266 del 1997, fra società di ingegneria e soggetti privati ha inteso risolvere incertezze interpretative e supera il vaglio di legittimità costituzionale.

È quanto si legge nella sentenza n. 184, depositata il 21 novembre 2024, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di L’Aquila con riguardo all’art. 1, commi 148 e 149, della legge n. 124 del 2017.

La Corte ha qualificato la disciplina censurata come interpretativa della legge n. 266 del 1997. Quest’ultima aveva abrogato il divieto di esercitare in forma societaria l’attività professionale, ma, al contempo, aveva creato una situazione di incertezza circa tale abrogazione. Aveva, infatti, affidato a un regolamento, che non è mai stato adottato, la disciplina dell’esercizio dell’attività professionale in forma societaria.

L’intervento legislativo del 2017 ha voluto chiarire che la mancata adozione del richiamato regolamento non poteva inibire l’esercizio dell’attività professionale da parte delle società di ingegneria di capitali e cooperative che, all’epoca, potevano già contare su una regolamentazione dell’attività professionale. Questa, infatti, era stata in precedenza prevista per consentire loro di concludere contratti di prestazione professionale con la pubblica amministrazione (legge n. 109 del 1994 e, di seguito, codici dei contratti pubblici).

Pertanto, la legge del 2017 ha considerato validi, a partire dall’entrata in vigore della legge del 1997, i contratti conclusi con privati da società di ingegneria, di capitali e cooperative, che da tempo già potevano concludere contratti con la pubblica amministrazione.

La Corte, oltre a ritenere non implausibile l’interpretazione autentica fornita dal legislatore, ha giudicato il suo intervento non irragionevole, non lesivo di affidamenti meritevoli di protezione e rispettoso tanto del diritto alla tutela giurisdizionale quanto dei limiti imposti all’iniziativa economica privata.

Lupoi (OICE): si chiude una vicenda durata trent’anni

“Si chiude una vicenda durata trent’anni: le nostre società sono legittimate a tutto tondo, anche se per noi non c’erano mai stati dubbi”, commenta il Presidente dell’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria.

Il problema si era posto in ragione dell’assenza di un regolamento previsto dalla Legge Bersani del 1996 che aveva abrogato il divieto di svolgere attività professionali in forma di società di capitali risalente ad una legge fascista e antisemita del 1939 (la n. 1815), precedentemente abrogata anche dalla legge Merloni che aveva riconosciuto giuridicamente, con l’articolo 17, le società di ingegneria.

Per Giorgio Lupoi “la sentenza chiude il cerchio di un percorso che l’OICE avviò ormai trent’anni fa per legittimare le nostre società. Adesso speriamo non ce ne vogliano altri 30 per valorizzarne il ruolo di supporto alla P.A. in chiave di project management e per riequilibrare i rapporti contrattuali con i committenti, E’ stato un percorso lungo perché prima del 1994, erano sostanzialmente “carbonare” in quanto vietate da una legge del 1939 che aveva ben altra finalità e che nessuno, se non noi, si premurò mai di smontare. Qualcuno obiettava che il riconoscimento operasse soltanto per il privato, ma subito dopo ci pensò l’allora Ministro dello sviluppo economico Pierluigi Bersani a chiudere la questione. Ma non bastò perché nel 2017, sul presupposto della mancata adozione di un regolamento previsto dalla Legge Bersani”.

In realtà, però, non era finita qui: “ci volle un’altra legge, fortemente voluta dall’OICE, per chiarire - continua Lupoi - la validità dei contratti stipulati con i privati. Adesso la Corte chiude ogni altra questione affermando che la mancata adozione del regolamento non poteva inibire l’esercizio dell’attività professionale da parte delle società di ingegneria di capitali e cooperative. E questo legittima la validità dei contratti stipulati dalle nostre società con i privati sia prima, sia dopo il 2017. Adesso pensiamo a creare le condizioni di ulteriore sviluppo per il nostro settore, visto che ci siamo liberati dell’ultima delle assurde strumentalizzazioni che abbiamo dovuto combattere in tanti anni”.

La Consulta in particolare ha respinto i contenuti dell’ordinanza di remissione presentata dalla Corte d’appello de L’Aquila, dichiarando infondate e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 148 e 149, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza, 24 e 41, commi secondo e terzo, della Costituzione.

Fra le altre cose i giudici della Consulta affermano che “la norma interpretativa, nel riferirsi alle società di ingegneria, la cui attività professionale era già regolamentata (dall’art. 17 della legge n. 109 del 1994 e poi dalle disposizioni che hanno riprodotto la stessa disciplina nei codici dei contratti pubblici, susseguitisi nel tempo), è conforme all’istanza di un corretto esercizio delle professioni intellettuali «nei confronti dei clienti, dei terzi, della collettività in generale, garanzia che si ritiene fornita essenzialmente dalla qualificazione professionale e soprattutto dalla responsabilità personale del professionista» (sentenza n. 17 del 1976, nello stesso senso, ordinanza n. 71 del 1988).”

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