“L’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, enunciati dall’ art. 30 comma. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016”.
Lo ha affermato l'Anac nella delibera n. 256 approvata dal Consiglio il 24 maggio 2024.
Il caso di specie
L’Azienda Ospedaliera dei Colli (Napoli) costituita il 1° gennaio 2011, dall’unificazione amministrativa degli ospedali ‘Monaldi’, ‘Cotugno’ e ‘CTO’ non ha mai portato a compimento alcuna procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento degli appalti di servizi di vigilanza e portierato, ‘adattando’ i contratti stipulati tra il 2010 ed il 2011 sino ad oggi, in totale distonia con la normativa legislativa volta alla promozione di una adeguata tutela della concorrenza e del mercato.
All’Azienda ‘Dei Colli’ l'Autorità nazionale anticorruzione contesta un utilizzo improprio dell’istituto della proroga tecnica che ha esteso la durata contrattuale di diversi contratti d’appalto di servizi di vigilanza per quasi un decennio, non facendo ricorso a gare aperte e violando reiteratamente il Codice degli Appalti.
L’Azienda ospedaliera ha, dunque, “affidato i servizi di vigilanza presso le proprie strutture, mediante reiterate proroghe per almeno dieci annualità consecutive erogando mediamente 2,5 milioni di euro annui in un settore di mercato da considerarsi problematico e tra quelli maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa”.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
Nella citata delibera l'Anac ricorda che “l’art. 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016 è norma di stretta interpretazione, la cui applicazione è ammessa nei soli casi tassativi individuati dal legislatore, trattandosi di procedura dal carattere eccezionale, in deroga all’ordinario obbligo dell’Amministrazione di individuare il privato contraente attraverso il confronto concorrenziale”.
La programmazione
La programmazione “è espressione dei più generali principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, in quanto rappresenta un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, per la valutazione delle strategie di approvvigionamento, per l’ottimizzazione delle risorse e per il controllo delle fasi gestionali”.
La fase dei controlli in fase esecutiva
La fase dei controlli in fase esecutiva “è fondamentale per garantire l’esatto adempimento delle prestazioni da parte degli operatori economici affidatari dell’appalto e per realizzare l’interesse pubblico sotteso all’affidamento.
Nel caso di specie, l’operato della stazione appaltante risulta in contrasto con gli artt. 101, 102 del d.lgs. n. 50 del 2016 non emergendo alcuna evidenza documentale relativamente al controllo amministrativo da parte dei soggetti competenti”, osserva l'Anac.