Con la risoluzione n.1/DF del 17 febbraio 2016, il ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in ordine alle problematiche relative all’applicazione, in materia di imposta municipale propria (IMU) e di tributo per i servizi indivisibili (TASI), delle disposizioni di agevolazione recate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016) concernenti il comodato.
Il Mef “amplia ulteriormente i contenuti di risposte già fornite ai quesiti di CNA, in merito ai termini di registrazione dei contratti verbali di comodato, finalizzati al riconoscimento della riduzione dell’IMU e della TASI, nonché fornisce ulteriori chiarimenti su questioni poste dalla Confederazione”, sottolinea la Cna.
IL TERMINE INIZIALE VIENE SGANCIATO DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. “Nello specifico il termine iniziale del riconoscimento dell’agevolazione che prevede la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU e della TASI sugli immobili dati in comodato gratuito ai famigliari (cfr articolo 1, comma 10 della legge 208/2015), viene sganciato dalla data di registrazione del contratto.
Viene chiarito, infatti, che ai soli fini del riconoscimento dell’agevolazione occorre fare riferimento alla data di stipula del contratto di comodato e non alla registrazione dello stesso. Pertanto:
1. nelle ipotesi di contratti di comodato in forma scritta, per ottenere l’agevolazione con riferimento a tutto l’anno 2016, la data di stipula non può essere successiva al 16 gennaio 2016 e la registrazione dell’atto deve avvenire secondo i tempi e criteri stabiliti per a registrazione degli atti dal DPR n. 131/1986;
2. nelle ipotesi di stipula contratti verbali, la registrazione resta non obbligatoria, benché deve essere vista solamente quale onere amministrativo finalizzato all’ottenimento dell’agevolazione. Tuttavia, in questo caso, ai fini del computo del termine dal quale l’agevolazione è riconosciuta, occorre sempre fare riferimento alla data di stipula del contratto che verrà indicata nel modello n. 69, utilizzato per la registrazione del contratto verbale.
CONTRATTI VERBALI, SUPERATO IL TERMINE DEL 1° MARZO 2016 PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. Conseguentemente, con riferimento al punto n. 2, viene superato il termine del 1° marzo 2016 per la registrazione del contratto, individuato nella lettera del MEF precedentemente inviata alla Cna come necessario per ottenere l’agevolazione, dal momento che la data di registrazione non è più considerata quale onere sostanziale per il riconoscimento dell’agevolazione stessa.
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI COMODATO VERBALE. Inoltre, viene risolto il problema emerso recentemente sulla registrazione dei contratti di comodato verbale, per i quali viene precisato, come sostenuto da CNA, che la registrazione resta una mera facoltà e che chiunque vi abbia interesse, può richiederne in qualsiasi momento la registrazione con la esclusiva presentazione del modello 69, nel quale dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”, pagando la relativa imposta (€ 200). Al riguardo, sentita l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, è stata diffusa una nota interna agli uffici finalizzata ad uniformare i comportamenti degli stessi secondo tali indicazioni.
LE ULTERIORI CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL BENEFICIO CON RIFERIMENTO AL POSSESSO DI ALTRI IMMOBILI. Il MEF chiarisce inoltre le ulteriori condizioni per l’applicazione del beneficio della riduzione al 50% della base imponibile, con specifico riferimento al possesso di altri immobili.
Al riguardo occorre ricordare che la norma prevede, infatti, che, per poter usufruire dell’agevolazione, occorre che il contratto sia registrato, che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che lo stesso risieda e dimori nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in locazione.
Ciò premesso, con riferimento al possesso di “un solo immobile”, il MEF chiarisce che essendo la norma riferita alle agevolazioni sugli immobili abitativi, debba essere intesa tale locuzione con esclusivo riferimento agli stessi. Pertanto non sono di ostacolo all’agevolazione, ad esempio, il possesso di un terreno agricolo o di un negozio, così come non impedisce l’agevolazione il possesso di pertinenze in quanto non considerate immobili ad uso abitativo.
Con specifico riferimento alle pertinenze, ad esempio, se oggetto del comodato è un appartamento e garage, la riduzione della base imponibile si rende applicabile con riferimento ad entrambi gli immobili mentre è del tutto irrilevante che il comodante possieda un altro garage.
POSSESSO ANCHE PARZIALE DI ALTRI IMMOBILI ABITATIVI. Gli ulteriori chiarimenti forniti dal MEF riguardano il possesso, anche parziale, di altri immobili abitativi. In tale caso le precisazioni sono orientate alla concessione del beneficio esclusivamente ai soggetti che possono vantare il sussistere di tutte le condizioni richieste dalla norma. Pertanto, ad esempio, laddove il familiare comodatario sia il genitore di uno dei coniugi, l’agevolazione spetterà solo al coniuge proprietario che è il figlio/figlia mentre all’altro coniuge non spetterà l’agevolazione.
O ancora che, laddove uno dei coniugi comproprietari dell’immobile concesso in comodato, ad esempio la moglie, abbia il possesso parziale o totale di un altro immobile ad uso abitativo situato in un altro comune, alla stessa non si applica l’agevolazione che spetterà comunque al marito se rispettate le altre condizioni richieste”.