L'istante, in qualità di persona fisica proprietaria di un immobile abitativo (cat. A/2) e relative pertinenze (cat. C/2 e C/6) con volontà di alienarli, riceve da un privato la disponibilità ad acquistarli mediante la stipula di un contratto avente le caratteristiche di cui all'articolo 23 del d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014 n. 164 (contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili', comunemente detto 'rent to buy').
L'istante riferisce che il contratto, da stipulare mediante scrittura privata non autenticata, prevede l'immediata concessione del godimento dell'immobile alla parte conduttrice, a fronte del pagamento di un canone mensile a favore della parte concedente e con diritto di acquisto dalla parte conduttrice entro un termine determinato. La durata della concessione del godimento è stabilita in anni 3, prorogabili di ulteriori anni 2. Il canone mensile sarebbe composto di 2 parti:
a) una quota da imputare a corrispettivo della concessione in godimento;
b) l'altra quota da imputare ad acconto prezzo di vendita, a seguito dell'esercizio del diritto di acquisto dell'immobile.
L'istante riferisce, inoltre, che la quota da imputare a corrispettivo della concessione del godimento rientra tra i valori minimi e massimi previsti dall'Accordo territoriale di riferimento per la locazione agevolata dei fabbricati de quibus e che le clausole del contratto riferibili alla concessione del godimento del fabbricato, sono analoghe ed assimilabili a quelle contenute nel modello allegato al d.m. 16 gennaio 2017. L'Accordo territoriale prevede, infatti, che i contratti di locazione a "canone concordato" siano stipulati mediante scritture conformi al citato modello.
L'istante fa presente che l'Associazione di categoria firmataria dell'Accordo territoriale ha rilevato che il "contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili", come quello in esame, non sia in senso tecnico un contratto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Al riguardo, l'istante chiede se sia possibile che una delle Associazioni di categoria firmataria dell'Accordo rilasci la prescritta asseverazione previa attestazione di cui all'art. 1, comma 8, d.m. 16 gennaio 2017 al fine del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per i "contratti a canone concordato", anche nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto un "contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili".
Nella risposta n. 597/2021, l'Agenzia delle entrate chiarisce quanto segue: “fermo restando che non rientra nella competenza dell'Agenzia stabilire se il "contratto di concessione in godimento con diritto di acquisto" rientri civilisticamente tra i contratti disciplinati dalla legge n. 431 del 1998, in assenza della prescritta attestazione da parte delle Associazioni di categoria firmatarie degli accordi territoriali, si ritiene che non si possa applicare la disciplina prevista per i contratti di locazione "a canone concordato" e le relative agevolazioni fiscali”.
Il testo completo della risposta è disponibile in allegato.