Con la risoluzione 45/E del 7 luglio (IN ALLEGATO) l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento tramite F24 degli importi dovuti a seguito dell’adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti. I tre codici 7500, 7501 e 7502 riguardano rispettivamente contributo, interessi e sanzioni.
Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (comma 12 art. 25) prevede infatti che:
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Stesso discorso vale anche gli altri contributi a fondo perduto, introdotti con i successivi provvedimenti normativi stante il protrarsi del periodo emergenziale.
Lo scorso anno Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza avevano definito le modalità di controllo sui contributi e finanziamenti a fondo perduto. In particolare con l’applicativo “Serpico profilato” del 19 novembre 2020 era stato regolamentato lo scambio di informazioni per la messa a disposizione della Guardia di Finanza dei dati sulle istanze e sui pagamenti, ai fini dei controlli sui contributi a fondo perduto.
Franco Metta