di Franco Metta
Alcune partite Iva hanno temuto, per qualche tempo, di dover restituire i contributi a fondo perduto ricevuti in automatico lo scorso anno. In particolare i soggetti che si trovano in un comune in stato di emergenza precedente alla crisi da Covid-19 e hanno ottenuto gli aiuti del decreto Rilancio e poi quelli del Decreto Ristori e anche coloro che hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019, accomunati dal fatto di non poter dimostrare un calo di fatturato di almeno un terzo.
Infatti la guida dell'Agenzia delle entrate sui contributi a fondo perduto, pubblicata a dicembre 2020, recitava al paragrafo testuali parole:
Ai soggetti che sulla precedente istanza al contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del decreto Rilancio hanno barrato la casella relativa al domicilio fiscale o sede operativa nei comuni oggetto di precedente calamità con stato di emergenza ancora in corso al 31 gennaio 2020, il nuovo contributo spetta e viene erogato solo se, in base agli importi indicati, si è verificato il calo del fatturato e corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 di almeno un terzo
L’interpretazione faceva dunque pensare che chi aveva ricevuto in automatico i ristori, non possedendo il requisito del calo di fatturato, dovesse restituire i contributi ricevuti.
Per chiarire la questione è intervenuta l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E/2021 del 18 maggio 2021 e poi con la risposta all'interpello n. 405/2021. con cui è stata confutata la guida del dicembre 2020. È stato chiarito che la riduzione di fatturato non è richiesta ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in comuni colpiti da eventi calamitosi e con stato d'emergenza in atto al 31 gennaio 2020 (stato d'emergenza Covid-19), al pari di chi ha aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019. Lo stesso dovrebbe valere, per logica, anche per i contributi automatici ricevuto con il decreto Sostegni bis.