Sulla Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 2019 è pubblicato il decreto 2 agosto 2019 del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto “Approvazione del modello di certificazione informatizzato da utilizzare per la richiesta di contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2020, previsti dall'articolo 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018”.
Il provvedimento approva il modello A di certificazione informatizzato con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
Il modello cartaceo, allegato modello A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio presente sui sistemi informatizzati del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.
La certificazione dovra' essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell'«Area certificati».
MODALITA' E TERMINI DI TRASMISSIONE. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 settembre 2019, per l'anno 2020, trasmettono la certificazione di cui all'allegato modello A, esclusivamente con modalita' telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
COMUNI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO. Hanno facolta' di richiedere i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, previsti dall'art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e commi dal 140 al 142 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti, presentando apposita domanda al Ministero dell'intemo - Direzione centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui all'art. 3.
Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o piu' opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non puo' chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:
a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO. Il contributo erariale di cui al precedente art. 1, comma 1, puo' essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, indicati dai commi 2, 3 e 4, secondo il seguente ordine di priorita':
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dell'ente.
Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili:
a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;
b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamita' naturali, nonche' di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.
Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammissibili:
a) manutenzione straordinaria del manto stradale e messa in sicurezza dei tratti di viabilita' (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione tappeto stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);
b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.
Interventi di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprieta' dell'ente, ammissibili:
a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;
b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
c) manutenzione straordinaria per accessibilita' e abbattimento barriere architettoniche.
Per garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 143 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di affidamento dei lavori, le opere pubbliche di valore superiore a 1.000.000 di euro, devono presentare al momento della richiesta di contributo un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori. Tale livello di progettazione e' verificato, prima dell'assegnazione del contributo, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). A tal fine entro il 15 ottobre 2019 gli enti, accedendo al MOP, verificano e, se necessario, integrano le informazioni sul livello di progettazione di ogni intervento identificato dal Codice unico di progetto (CUP).
Gli interventi devono essere identificati dal CUP classificati secondo i settori e sotto-settori indicati di seguito, pena esclusione dal contributo:
a) settore Infrastrutture di trasporto - sotto-settore Stradali;
b) settore Infrastrutture ambientali e risorse idriche - sotto-settore Difesa del suolo oppure Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente oppure Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi oppure Risorse idriche e acque reflue;
c) settore Infrastrutture sociali - sotto-settore Sociali e scolastiche oppure Abitative oppure Sanitarie oppure Difesa oppure Direzionali e amministrative oppure Giudiziarie e penitenziarie oppure Pubblica sicurezza.
In allegato il decreto e il Modello A