L'Inps ha pubblicato la circolare n. 231 del 30 dicembre 2016 avente ad oggetto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016 “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre 2016, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è stata fissata allo 0,1 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.
RIFLESSI SUL CALCOLO DELLE SOMME AGGIUNTIVE PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI. Nella circolare l'Istituto ricorda che “L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali.
Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
La misura dello 0,1%, di cui al Decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2017.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).”
INTERESSI LEGALI SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE. “Il provvedimento in esame – spiega l'Inps - produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2017.
In relazione a ciò la misura dell’interesse dello 0,1% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2017.”
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