Al passo con l’evoluzione normativa è in rete l’aggiornamento della guida “Contributo a fondo perduto” disponibile nella sezione del sito dell’Agenzia delle entrate dedicata alle guide fiscali, “l'Agenzia informa” e sulla rivista Fisco Oggi. Ancora più chiara e completa, la pubblicazione ha incrementato le informazioni sull’argomento fornendo ulteriori spiegazioni sulla funzionalità di consultazione delle ricevute di elaborazione e dell’esito finale delle istanze di accesso al contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Rilancio” e su quella per l’inserimento di un nuovo Iban nel caso di storno da parte della banca del mandato di pagamento emesso dall’Agenzia a seguito di accoglimento di istanza.
Molte le precisazioni, le immagini e gli esempi inseriti per meglio districarsi all’interno della procedura. Ad esempio, è stato specificato più dettagliatamente come, in caso di utilizzo della procedura web per la gestione dell’istanza, il richiedente o l’intermediario delegato al “cassetto fiscale” o alla consultazione delle fatture elettroniche, possano verificare i dati relativi alle domande e alle rinunce presentate linkando all’indirizzo “Invii effettuati” o come conoscere l’esito finale della procedura per ogni istanza e i dati relativi ai manda di pagamento emessi con un click su “Consultazione esito – Esito del contributo Decreto Rilancio”.
La guida spiega poi come comportarsi nel caso in cui la somma non sia stata erogata dalla banca per problemi connessi all’Iban comunicato nell’istanza. Per recuperare il contributo, il beneficiario può indicare un nuovo Iban, utilizzando una specifica funzionalità presente nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, accessibile soltanto al contribuente con le credenziali Spid, la Cns o le credenziali di Fisconline o Entratel, dalla home page del sito dell’Agenzia, selezionando la voce “Area riservata” in alto a destra e “Accedi” nel riquadro “Entratel/Fisconline”.
Infine, arriva un capitolo nuovo di zecca sulla possibilità di presentare istanza in autotutela nei casi in cui, nonostante la richiesta trasmessa nei termini, il contribuente non abbia ricevuto l’accredito del contributo spettante. La guida indica in quali casi sia possibile ricorrere all’autotutela e le modalità operative. La domanda deve essere presentata con Pec alla direzione provinciale competente e firmata digitalmente oppure con firma autografa e, in questo caso, con copia del documento di identità del richiedente. L’istanza deve essere accompagnata da una nota che descriva le motivazioni per cui il contribuente ritiene di aver diritto al contributo che non gli è stato erogato.