Contributo Covid inferiore all’importo spettante o istanza sostitutiva respinta per decorrenza dei termini? Possibile sanare la situazione con una richiesta in autotutela da inviare tramite Pec alla Dp territorialmente competente. Il richiedente dovrà specificare in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore o l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto. Per la domanda il contribuente potrà avvalersi anche di un intermediario delegato.
I chiarimenti arrivano con la risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020.
La decisione si è resa necessaria a seguito delle segnalazioni di operatori e associazioni di categoria riguardanti le istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma il contribuente ha ricevuto un contributo inferiore a quello spettante a seguito di errori commessi, individuati però solo dopo l’accreditamento della somma.
Ulteriori segnalazioni, poi, hanno riguardato le istanze trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni, per le quali il sistema dell’Agenzia ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non ha potuto trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore in quanto, scaduti i termini, il sistema l’ha respinta.
L’Agenzia chiarisce che, insieme al modello dell’istanza di revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato, occorrerà inviare una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore o l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.
In tema di contributo Covid, si ricorda che le istanze per il riconoscimento delle somme potevano essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data del 15 giugno 2020, o dal 25 giugno se presentate dagli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto: la scadenza quindi cadeva, rispettivamente, il 13 agosto e il 24 agosto (articolo 25, comma 8, Dl n. 34/2020). Inoltre, le regole tecniche per la trasmissione delle istanze sono state disciplinate con provvedimento del direttore del 10 giugno 2020 e i chiarimenti interpretativi sono stati forniti con le circolari n. 15/2020 e n. 22/2020. (fonte: Fisco Oggi)
In allegato la risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020