Con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 24 del 12 aprile 2021, arrivano il codice tributo “6941” per utilizzare con F24 in compensazione il contributo a fondo perduto introdotto dal decreto “Sostegni”, nel caso in cui il contribuente scelga di fruirne sotto forma di credito d’imposta, e i codici “8128”, “8129” e “8130” per la restituzione spontanea della somma non spettante, erogata tramite accredito sul conto corrente o speso in compensazione, e per il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).
L’indennizzo, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del Dl n. 41/2021 a ristoro dei danni finanziari prodotti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, è a favore degli operatori economici titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. L’entità del cfp è diversificata in base ai ricavi o compensi realizzati nel 2019. Possono accedere al sostegno coloro che hanno registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all’anno precedente.
La somma assegnata è accreditata direttamente sul conto corrente del richiedente a meno che il contribuente stesso, con scelta irrevocabile, non opti per il riconoscimento del totale della somma sotto forma di credito di imposta da utilizzare soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Le modalità operative sono state stabilite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 23 marzo 2021.
In particolare, il provvedimento dispone che il contributo ricevuto e non spettante debba essere restituito allo Stato, insieme a sanzioni e interessi, con versamento effettuato, senza possibilità di compensazione, tramite il modello unico di pagamento telematico.
L’operatore che ha percepito l’indennizzo in tutto o in parte senza averne diritto, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare la situazione restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.
IN CASO DI COMPENSAZIONE, F24. Ciò detto, nell’ipotesi in cui il contribuente opti per il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in alternativa all’accredito diretto sul c/c, nel relativo F24 dovrà indicare il codice tributo: “6941” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021”.
L’identificativo deve essere esposto nella sezione “ERARIO”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
L’ammontare del cfp riconosciuto e utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”. Nel caso in cui il contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.
F24 ELIDE PER RISPEDIRE LA SOMMA AL MITTENTE. Tre i codici tributi occorrenti per regolarizzare la situazione qualora il contribuente abbia ricevuto e speso indebitamento il contributo accreditato sul conto corrente o utilizzato in compensazione. In questo caso la restituzione spontanea della somma e il versamento dei relativi interessi e sanzioni deve avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide). I codici tributo da utilizzare sono:
- “8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”
- “8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”
- “8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.
Il loro posto è tra le somme della colonna “importi a debito versati”, indicando:
a) nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento
b) nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8128, 8129 oppure 8130)
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
In allegato la risoluzione n. 24 del 12 aprile 2021