Il contributo di costruzione dovuto si determina con riferimento alle tariffe vigenti al tempo dell’emanazione e non del rilascio.
Lo ha chiarito la seconda sezione del Tar della Sardegna nella sentenza n. 597 depositata il 26 settembre 2017.
L'individuazione di quale sia il momento in cui si liquidano gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione e al contributo di costruzione deve avvenire ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, secondo cui «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione». Il riferimento normativo al rilascio del permesso di costruire implica che l’adempimento dell’obbligo relativo al pagamento degli oneri non costituisce un elemento necessario perché si perfezioni l’atto amministrativo (permesso di costruire); piuttosto, l’atto del privato si colloca in un momento successivo, quello del rilascio (o della consegna) del provvedimento perfetto in tutti gli elementi richiesti dalla disciplina normativa.
L’atto del privato (di adempimento degli obblighi di pagare il contributo di costruzione) si inserisce nel procedimento amministrativo avviato con la sua domanda di permesso di costruire, ma assume la funzione di atto integrativo dell’efficacia, non condizionante la fase di decisione e di adozione del provvedimento finale. Il che si ricava non solo, sul piano letterale, da quanto previsto dall’art. 16 cit. ma anche dalla disciplina sul termine di inizio dei lavori autorizzati con il permesso di costruire, che l’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 fa decorrere «dal rilascio del titolo». Uno degli effetti essenziali del permesso di costruire (ossia, il termine per l’inizio dei lavori, il cui superamento comporta la decadenza dal titolo edilizio) è, quindi, espressamente subordinato al rilascio; rilascio che è, a sua volta, condizionato dal compimento di un atto del privato interessato (il pagamento del contributo di costruzione).
Il condizionamento dell’efficacia del permesso di costruire all’atto di adempimento del privato (o, in altri termini, la sospensione degli effetti del permesso, pur perfetto sotto ogni altro profilo giuridicamente rilevante, fino al compimento dell’atto del privato) rappresenta lo strumento per assicurare all’amministrazione l’adempimento degli obblighi e l’acquisizione del vantaggio patrimoniale che ne deriva. Né può ritenersi che l’eventuale ritardo del privato nell’adempiere rimanga senza sanzione, poiché il permesso (perfetto in tutti i suoi elementi e quindi emanato, ma non ancora rilasciato) rimane esposto alla decadenza per effetto dell’entrata in vigore di una nuova e contrastante disciplina urbanistica (arg. art. 15 cit, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001).