Con la sentenza n. 4123/2018 pubblicata il 5 luglio, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha ricordato che le controversie aventi ad oggetto un giudizio di accertamento negativo, in ordine all’obbligazione pecuniaria relativa al pagamento del contributo di costruzione, rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cons. St., sez. IV, 1 febbraio 2017, n. 425; id. 24 novembre 2016, n. 4937; id. 6 giugno 2016, n. 2394; 19 marzo 2015, n. 1504; Cass. civ., sez. un., 29 aprile 2015, n. 8619; id., ord., 26 maggio 2009, n. 12114).
Il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico, avente ad oggetto il contributo di costruzione, è il rilascio della concessione, e dalla stessa data decorre il termine di prescrizione del diritto; il termine di sessanta giorni dalla ultimazione delle opere rileva invece solo ai fini della prescrizione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei contributi concessori (Cons. St., sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1188; id. 19 novembre 2012, n. 5818; id. 3 ottobre 2012, n. 5201; id. 19 gennaio 2009, n. 216).
Nella sentenza Palazzo Spada ha inoltre ricordato che l’atto di costituzione in mora non è soggetto a formule solenni, avendo invece lo scopo di portare a conoscenza del debitore, per iscritto, l’intenzione del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese (Cons. St., sez. IV, 13 novembre 2017, n. 5202).