L’articolo 1, comma 10-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dispone che: “Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
La riapertura del termine per la presentazione della richiesta di ammissione al contributo in esame, prevista dalla citata normativa, richiede di puntualizzare alcuni aspetti per facilitare gli enti - che ancora non hanno provveduto ad inoltrare la richiesta - nella redazione e successiva trasmissione della certificazione, nonché a fornire indicazioni per gli enti che, al contrario, hanno già inoltrato la richiesta.
Gran parte delle precisazioni di seguito fornite sono state dettagliatamente riportate nel comunicato del 31 dicembre 2019, pubblicato sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale alla pagina
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-31-dicembre-2019
tuttavia, sulla base di quanto riscontrato in sede di esame delle richieste già pervenute entro il termine del 15 gennaio 2020, il Ministero dell'interno ha ritenuto opportuno fornire ulteriori chiarimenti con il comunicato del 6 marzo 2020.
In allegato il comunicato 6 marzo 2020