La quota del corrispettivo versata al momento dalla cessione dei terreni agricoli e annessi fabbricati rurali avvenuta nel 2019, benché fuori campo Iva e quindi senza emissione di fattura, rientra nel calcolo della nozione di fatturato ai fini del contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni”. Sorte opposta per la caparra confirmatoria ricevuta dal contribuente nel 2018, a titolo di acconto in relazione al preliminare di compravendita degli immobili, perfezionato nel 2019, poiché, se fatturata, avrebbe concorso a formare il fatturato del 2018. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 442 del 24 giugno 2021.
Il caso, questa volta, riguarda una società identificata con i codici Ateo 68.10.00 "compravendita di beni immobili effettuata su beni propri" e 68.20.01 "locazione immobiliare di beni propri", con oggetto sociale l'attività immobiliare e l'attività agricola. L’istante specifica che le attività effettivamente svolte sin dalla sua costituzione sono quelle di compravendita e di locazione di terreni e immobili.
Nel novembre 2018 la società ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di terreni agricoli e annessi fabbricati, a fronte del quale era stata versata, dalla controparte, una caparra confirmatoria. L’atto è stato perfezionato a ottobre 2019 e in quel contesto le parti hanno convenuto il prezzo di vendita, come da preliminare, e versato il saldo dall'acquirente.
L’operazione, precisa l’istante, è fuori dal campo Iva, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), del Dpr n. 633/1972 e, pertanto, non è stata emessa fattura. Poiché i terreni e gli annessi fabbricati rurali oggetto della compravendita erano concessi in locazione a terzi, nel bilancio della società risultavano classificati correttamente tra le immobilizzazioni materiali. Pertanto, la loro cessione, sotto il profilo contabile, non ha generato ricavi, ma una plusvalenza regolarmente iscritta tra i ricavi e proventi diversi del bilancio 2019.
Riguardo il cfp del decreto “Sostegni”, la società ha ritenuto, correttamente, di includere nell'ammontare del fatturato/ricavi dell'anno 2019 anche il corrispettivo relativo alla cessione di terreni e annessi fabbricati rurali, anche se fuori dal campo di applicazione dell’Iva. Ciò perché l'operazione rientrava nell'attività caratteristica della società che fin dalla costituzione ha effettuato esclusivamente operazioni di compravendita e locazione immobiliare.
In effetti, spiega l’Agenzia, la circolare n. 5/2021, richiamando l’altra n. 22/2020, ribadisce il chiarimento secondo cui, per la riduzione del fatturato, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il "fatturato" del periodo di riferimento, purché le stesse rappresentino ricavi dell'impresa, di cui all'articolo 85 del Tuir, o compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54 del Tuir, che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione.
Il principio, chiarisce l’amministrazione, riguarda anche le somme che costituiscono altri componenti di reddito e non deve essere riferito esclusivamente ai ricavi o i compensi.
Nel caso in esame, anche se le somme non sono state oggetto di fatturazione, vanno ricomprese nella nozione di fatturato generando altri componenti di reddito.
Dunque, la società, conclude l'Agenzia, deve includere per il calcolo del fatturato la quota del corrispettivo versata al momento dalla cessione, nel 2019, dei terreni, ma non le somme percepite dal contribuente nell'esercizio 2018, a titolo di acconto in relazione al preliminare di compravendita dei predetti immobili perfezionato nell'esercizio 2019, poiché avrebbero concorso a formare il "fatturato" del 2018.