Nell’ambito della disciplina sul contributo di costruzione contenuta nel Testo Unico Edilizia, e in particolare all’articolo 16, è stata inserita - per effetto delle modifiche/integrazioni operate dal DL cd. Sblocca cantieri n. 133/2014 - una nuova e ulteriore modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione.
In particolare, all’art. 16, comma 4 del Dpr 380/2001 è stata aggiunta la lettera d-ter) con cui si è espressamente previsto che nella definizione delle tabelle parametriche gli oneri di urbanizzazione sono determinati anche in relazione “alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata e da quest’ultima versato al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. Sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali con riferimento al valore di tale contributo”.
LE REGOLE DI REGIONI E COMUNI. L'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) ha pubblicato un documento – IN ALLEGATO – che fornisce un quadro di riepilogo delle previsioni normative o deliberative di Regioni e Comuni in merito al contributo straordinario di cui all’articolo 16, comma 4, lett. d-ter del DPR 380/2001.