Sul portale del Dipartimento delle Finanze del MEF è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, firmato il 6 agosto 2024, che definisce i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, agevolati al 70 per cento ai sensi dell’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 (c.d. superbonus).
L’art. 1, comma 2, del d.l. 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, ha previsto l’erogazione di un contributo a favore dei soggetti che sostengono, nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, le spese per gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del d.l. n. 34 del 2020.
La stessa norma prescrive che l’erogazione del contributo è limitata ai soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del citato d.l. n. 34 del 2020, per le spese relative agli interventi che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.
Il contributo è erogato dall’Agenzia dell’entrate, a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del d.l. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Disponibili 16,4 milioni di euro
In considerazione dell’ammontare delle risorse disponibili per l’erogazione del contributo, pari a 16.441.000 euro, si è ritenuto necessario individuare taluni criteri di priorità nella destinazione dei fondi disponibili.
In particolare, sono state poste limitazioni al numero delle richieste che possono essere inoltrate da parte dello stesso contribuente e sono stati definiti criteri di preferenza, nella destinazione dei fondi, in favore delle richieste inoltrate dai soggetti titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’immobile oggetto dell’intervento e che hanno adibito il medesimo ad abitazione principale.
Contributo a fondo perduto
Nel merito, l’art. 1 – spiega la relazione illustrativa – specifica che il contributo è erogato a fondo perduto e non produce effetti fiscali per il beneficiario; inoltre il medesimo contributo è erogato a valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, già trasferite alla contabilità speciale n. 1778 dell’Agenzia delle entrate, nei limiti delle somme compensate in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212.
In particolare, come stabilito dall’art. 1, comma 2, terzo periodo, del d.l. n. 212 del 2023, detto contributo non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF; a tal riguardo, è da ritenersi che con tale disposizione si intenda escludere, con l’erogazione del contributo, qualsiasi impatto nella determinazione dell’IRPEF dovuta dal beneficiario. Pertanto, ne consegue che il contributo percepito non ha influenza sulla determinazione della detrazione spettante ai sensi dell’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020.
Beneficiari del contributo
L’art. 2 individua come destinatari del contributo le persone fisiche in capo alle quali ricorrono talune condizioni e che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono le spese per gli interventi di superbonus previsti dall’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del d.l. n. 34 del 2020.
Si tratta, in particolare, degli interventi effettuati su unità immobiliari inserite all’interno di un condominio e su quelle facenti parte di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Relativamente ai requisiti che devono essere posseduti dai destinatari del contributo, l’art. 2, in linea con quanto indicato nell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 212 del 2023, specifica che il contributo è riconosciuto a condizione che:
a) l’intervento abbia raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del d.l. n. 34 del 2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34 del 2020;
b) il richiedente abbia avuto nell’anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del d.l. n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro.
Spese ammesse al contributo
L’art. 3 del decreto individua le spese per le quali è possibile chiedere il contributo. A tal fine, stabilisce che sono ammesse al contributo a fondo perduto soltanto le spese agevolabili ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, per le quali compete la detrazione nella misura del 70 per cento.
In ogni caso, in considerazione dell’ammontare delle risorse stanziate e al fine di ampliare la platea dei beneficiari del contributo, si è ritenuto opportuno fissare un limite alle spese ammesse al contributo stesso individuandolo nella misura del tetto più elevato, pari a 96.000 euro, fra i vari limiti massimi agevolabili previsti dalle disposizioni contenute nell’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 in relazione alle diverse tipologie di interventi ivi contemplati.
Alla luce di tale limite, l’ammontare del contributo non potrà, in alcun caso, superare l’importo di 28.800 euro.
Si precisa che nel predetto limite sono computate sia le spese sostenute direttamente dal contribuente che quelle allo stesso imputate dal condominio con riferimento agli interventi condominiali.
Ai fini dell’erogazione del contributo, il comma 3 dell’art. 3 stabilisce che si considerano solo le spese per le quali il bonifico c.d. parlante, di cui all’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 18 febbraio 1998, n. 41, ovvero di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”, sia stato effettuato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.
Inoltre, l’art. 3, comma 4, del decreto specifica che, qualora la spesa sia stata sostenuta da più soggetti, il limite massimo di spesa di 96.000 euro deve essere ridotto, in relazione a ciascun richiedente, sulla base del rapporto tra l’importo della spesa sostenuta dal richiedente e l’importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto.
Richiesta del contributo
Nell’art. 4 del decreto, al comma 1, sono dettate le modalità di erogazione del contributo prevedendo che, a tal fine, il contribuente deve presentare entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate contenente l’attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell’art. 2 del decreto in esame. È stabilito, inoltre, che ciascun contribuente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.
Il comma 2 del medesimo art. 4 prevede che l’istanza possa essere presentata, per conto del richiedente, anche da un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.
Il successivo comma 3 demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, la definizione delle modalità di compilazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo.
Modalità di determinazione del contributo
All’art. 5 del decreto sono indicate le modalità di determinazione del contributo e si prevede, al comma 1, che nell’istanza di cui all’art. 4, comma 1, il richiedente deve indicare l’importo del contributo richiesto il quale non può essere superiore al 30 per cento delle spese ammesse al contributo.
Nei successivi commi si definiscono i criteri da seguire nell’erogazione dei contributi. In particolare, nell’utilizzo dei fondi disponibili è prevista una priorità per le richieste di contributo inoltrate dai contribuenti che adibiscono ad abitazione principale l’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, l’unità immobiliare facente parte del condominio e che sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulla medesima unità immobiliare.
Solo nel caso in cui residuino risorse dopo aver soddisfatto le richieste di contributo da parte dei soggetti “prioritari”, come sopra individuati, sono erogati contributi agli altri soggetti richiedenti.
Nello specifico, al comma 3 si stabilisce che se le risorse stanziate sono sufficienti per l’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, l’Agenzia delle entrate determina l’ammontare del contributo in misura pari al 100 per cento dell’importo richiesto. Se, invece, le risorse stanziate non sono sufficienti ad assicurare l’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, le medesime sono destinate prioritariamente all’erogazione di contributi a favore dei soggetti richiedenti “prioritari”, determinati secondo i criteri indicati ai commi 4 e 5, basati sul rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.
In particolare, al comma 4 si prevede che se tale rapporto percentuale è superiore al 100 per cento, il contributo sarà pari all’intero importo richiesto; se il rapporto percentuale è compreso tra il 3 e il 100 per cento, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la suddetta percentuale; infine, se il rapporto percentuale è inferiore al 3 per cento, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la percentuale del 3 per cento; per quest’ultima ipotesi, tuttavia, al comma 5 è previsto, al fine di rispettare il limite complessivo di spesa erariale, che il contributo è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024. In presenza di istanze che indicano la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse per l’erogazione dei contributi richiesti, il contributo è erogato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui all’articolo 4, fino ad esaurimento delle risorse.
Nel caso in cui le richieste di contributo inviate dai soggetti “prioritari” siano soddisfatte integralmente, le risorse residue sono destinate all’erogazione di contributi, determinati secondo i medesimi criteri indicati ai commi 4 e 5, a favore dei richiedenti che non soddisfano le condizioni per accedere alla priorità.
Al comma 6, infine, si stabilisce che la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del contributo è comunicata con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 novembre 2024.
Modalità di erogazione del contributo
All’art. 6 del decreto si prevede la modalità di erogazione del contributo, stabilendo che quest’ultimo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza di cui all’art. 4, comma 1, e intestato o cointestato al richiedente.
Controlli
L’art. 7 stabilisce che l’Agenzia delle entrate recupera l’importo del contributo erogato qualora dal controllo esercitato emerga che detto contributo non spettava, in tutto o in parte, al contribuente che lo ha richiesto.
In tal caso, attraverso il richiamo delle disposizioni contenute nell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’Agenzia delle entrate, esercitando tutti gli adempimenti connessi alle procedure di controllo, recupera l’importo del contributo non spettante e irroga le sanzioni maggiorate degli interessi dovuti.
Disposizioni finanziarie
Infine, l’art. 8 prevede, al comma 1, che i fondi occorrenti per l'erogazione del contributo di cui al presente decreto sono quelli individuati dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17.