Fisco

Contributo unificato appalti, l'avvocato Ue boccia più tributi giudiziari cumulativi

Ok a un tariffario di contributi unificati per ridurre il contenzioso, purché l’importo non renda troppo difficile l’esercizio del diritto al sindacato giurisdizionale

giovedì 7 maggio 2015 - Redazione Build News

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La direttiva 89/665/CEE, interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta ad una normativa nazionale che stabilisce un tariffario di contributi unificati applicabile solo ai procedimenti amministrativi in materia di contratti pubblici, purché l’importo del tributo giudiziario non costituisca un ostacolo all’accesso alla giustizia né renda l’esercizio del diritto al sindacato giurisdizionale in materia di appalti pubblici eccessivamente difficile.

Non è invece compatibile con la predetta direttiva la riscossione di più tributi giudiziari cumulativi in procedimenti giurisdizionali in cui un’impresa impugna la legittimità di un’unica procedura di aggiudicazione di un appalto, a meno che ciò possa essere giustificato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il che deve essere valutato dal giudice nazionale del rinvio.

È questa la posizione dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue in merito alla Causa C-61/14 relativa a una questione pregiudiziale riguardante la conformità al diritto europeo degli importi del contributo unificato in materia di appalti pubblici. La questione pregiudiziale è stata sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale di Trento con l'ordinanza n. 23 del 29 gennaio 2014, su ricorso dell’Associazione degli avvocati amministrativisti della Sicilia e dell’Associazione Amministrativisti.it.  

Secondo il Tar di Trento, l'obbligo del pagamento di uno specifico contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa, in genere di entità rilevante e perfino eccessiva nella specifica materia degli appalti pubblici, potrebbe configurare una violazione dei principi della normativa comunitaria.

Il Tar Trento ha quindi trasmesso gli atti alla Corte di Giustizia Ue per sottoporre la questione pregiudiziale in merito alla corretta applicazione della normativa interna in rapporto a quella comunitaria sovraordinata.

CONCLUSA L’UDIENZA IN CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA. Oggi 7 maggio 2015 sono state presentate le conclusioni dell'Avvocato generale (vedi qui in allegato) incaricato di istruire la causa, sintetizzate come segue: «La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata, interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi di equivalenza e di effettività, non osta ad una normativa nazionale che stabilisce un tariffario di contributi unificati applicabile solo ai procedimenti amministrativi in materia di contratti pubblici, purché l’importo del tributo giudiziario non costituisca un ostacolo all’accesso alla giustizia né renda l’esercizio del diritto al sindacato giurisdizionale in materia di appalti pubblici eccessivamente difficile. Non è compatibile con la direttiva 89/665, interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta, la riscossione di più tributi giudiziari cumulativi in procedimenti giurisdizionali in cui un’impresa impugna la legittimità di un’unica procedura di aggiudicazione di un appalto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/665, a meno che ciò possa essere giustificato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il che deve essere valutato dal giudice nazionale del rinvio».

GLI ARGOMENTI DELL'AVVOCATO GENERALE. L'Avvocato generale osserva che il sistema italiano può vanificare il ricorso ad un’azione giurisdizionale dal punto di vista economico, anche se persegue effettivamente lo scopo legittimo di coprire i costi dell’amministrazione della giustizia e di scoraggiare le azioni temerarie. Ad esempio, un contributo unificato cumulativo di 20.000 euro, se combinato con gli onorari di avvocato, può rendere economicamente insostenibile l’impugnazione di appalti di valore vicino a quello della soglia di applicabilità delle direttive di cui trattasi. In tal senso il contributo unificato potrebbe dissuadere le imprese che altrimenti potrebbero presentare un’impugnazione in materia di appalti pubblici.

Ciò si porrebbe in conflitto con il diritto fondamentale al «sindacato giurisdizionale» garantito dall’articolo 47 della Carta. Come ha statuito la Corte europea dei diritti dell’uomo, le norme procedurali devono essere tese allo scopo della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia. Non devono «creare una specie di ostacolo che impedisca alla parte contendente di ottenere una decisione della sua causa nel merito da parte del giudice competente».

Rientra nell’ambito dell’autonomia giurisdizionale dello Stato membro stabilire come il diritto nazionale sul procedimento amministrativo debba inquadrare le impugnazioni contro una singola procedura di aggiudicazione di un appalto. Ad esempio, spetta allo Stato membro decidere se le impugnazioni relative alle ultime fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto debbano essere concepite come sviluppo del ricorso originario che aveva impugnato la decisione sulla selezione dei partecipanti, o se debbano essere considerate come nuovi ricorsi per motivi aggiunti. Tuttavia, le norme procedurali devono essere dirette a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia.

Pertanto, secondo l'Avvocato generale della Corte Ue, potrebbe essere incompatibile con l’articolo 47 della Carta la riscossione di più contributi giudiziari cumulativi nei procedimenti giurisdizionali, perlomeno qualora tale tassazione cumulativa abbia un effetto dissuasivo e sia sproporzionata se confrontata con la tassazione originaria, poiché l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/665, come modificata, individua un unico petitum e un’unica causa petendi, vale a dire sanare qualunque irregolarità della procedura di aggiudicazione dell’appalto a svantaggio dell’impresa.

Spetta al giudice nazionale del rinvio condurre il test descritto nel paragrafo 36, alla luce della giurisprudenza della Corte rilevante (compresa la sentenza nella presente causa) al fine di stabilire se la restrizione al diritto al «sindacato giurisdizionale» previsto dall’articolo 47 della Carta provocata dalla tassazione cumulativa degli atti giudiziari sia giustificata alla luce del criterio di proporzionalità stabilito dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

A GIORNI LA SENTENZA DELLA CORTE. Ora, dopo il pronunciamento dell'Avvocato generale, si è in attesa della sentenza della Corte Ue e poi delle determinazioni del Tar Trento. Generalmente, i giudici comunitari tendono a seguire l'orientamento dell'avvocato generale.

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