Sulla Gazzetta Ufficiale n.211 di oggi 11 settembre 2018 è stato pubblicato il decreto 11 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo economico, recante “Procedure e modalita' per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90”.
Ricordiamo che la Manovra 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha modificato e integrato l'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013. Il comma 2-quinquies demanda all'ENEA l'effettuazione dei controlli, anche a campione, sulle attestazioni di cui al comma 2-quater, nonche' su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi dello stesso art. 14, da eseguirsi sulla base di procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, autorizzando, per l'esercizio di tale attivita', in favore dell'ENEA, la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
Il comma 3-ter dispone, tra l'altro, che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui allo stesso art. 14 e che nelle more dell'emanazione di detto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto 19 febbraio 2007 e al decreto 11 marzo 2008.
Il decreto 11 maggio 2018 – IN ALLEGATO - disciplina le procedure e le modalita' con le quali ENEA effettua i controlli, sia documentali che in situ, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati dal decreto di cui al 14 comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 stesso. Il decreto disciplina le modalita' per la rendicontazione delle spese relative al programma di controlli e la successiva erogazione dei relativi importi.
Il provvedimento consta di 7 articoli e di 1 allegato:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Programma dei controlli e criteri di selezione degli interventi
Art. 3 Avvio della procedura e documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti
Art. 4 Accertamenti documentali e controlli in situ
Art. 5 Attivita' complementare e sistema informativo
Art. 6 Rendicontazione attivita'
Art. 7 Disposizioni finali
Allegato 1 Criteri e modalita' per la copertura dei costi rendicontati
PROGRAMMA DEI CONTROLLI E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI. L'ENEA, entro il 30 giugno di ciascun anno, elabora e sottopone alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico (MISE-DG MEREEN), un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, conclusi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Il campione e' definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo ENEA di cui all'art. 5, comma 1, nell'anno precedente, tenendo conto in particolare di quelle che soddisfano uno o piu' dei seguenti criteri:
a) istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota;
b) istanze che presentano la spesa piu' elevata;
c) istanze che presentano criticita' in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.
Il piano di controllo annuale termina entro dodici mesi dall'approvazione da parte del MISE-DG MEREEN.
AVVIO DELLA PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI. Per ogni istanza soggetta a verifica, l'ENEA comunica l'avvio del procedimento di controllo, ai sensi della legge n. 241 del 1990, al soggetto beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all'amministratore di condominio, legale rappresentante pro-tempore, mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato all'atto della trasmissione dei dati, ai sensi del decreto di cui all'art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013.
Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il soggetto beneficiario della detrazione ovvero l'amministratore, per conto del condominio soggetto a verifica, trasmette, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo «enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non gia' trasmessa, la documentazione prevista dall'art. 6 del decreto di cui all'art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013; la documentazione e' sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui e' prevista l'asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dall'amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unita' immobiliari. Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformita' rilasciata dall'installatore ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e, se pertinente, del libretto di impianto secondo il modello pubblicato con il decreto ministeriale 10 febbraio 2014.