Proseguendo le azioni orientate alla salvaguardia degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in esercizio, il GSE ha pubblicato il Regolamento relativo alla classificazione delle violazioni e alla definizione delle percentuali di decurtazione degli incentivi conseguenti alle attività di controllo.
Elaborato con l'obiettivo di attuare le modifiche apportate dal Legislatore all'art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011, il Regolamento prevede decurtazioni proporzionate all'entità delle violazioni riscontrate, comprese tra il 10% e il 50% degli incentivi originariamente riconosciuti, così garantendo la tenuta delle iniziative imprenditoriali e la prosecuzione della produzione degli impianti, oltre che la riduzione del contenzioso.
Unitamente al Regolamento, è pubblicata la modulistica che dovrà essere compilata dai soggetti interessati a presentare istanza in caso di contenzioso pendente o in caso di segnalazione spontanea di eventuali irregolarità.
Il testo del Regolamento
1. In tutti i casi in cui, all’esito del procedimento di controllo, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1, il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate.
2. Qualora all'esito del procedimento di controllo vengano accertate le violazioni che non comportano la decadenza dal diritto agli incentivi previste dall’Allegato 2, il GSE dispone la decurtazione degli incentivi e procede al recupero delle somme percepite in eccesso, anche tramite compensazione fino a concorrenza delle somme dovute. Le decurtazioni si applicano, nella misura indicata nell’Allegato 2, dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE e per l’intero periodo di incentivazione, al netto delle fattispecie per le quali sia possibile individuare il periodo di non conformità.
3. In caso di procedimenti di controllo conclusi con un provvedimento di decadenza del GSE, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti o non definiti con sentenza passata in giudicato, il soggetto responsabile, ai fini dell’applicazione delle decurtazioni di cui al comma 3 dell’art. 42 del D. lgs. 28/2011, è tenuto a presentare apposita istanza. La richiesta dell’interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all’azione giudiziale. Il GSE pubblica sul proprio sito il modello per la presentazione dell’istanza.
4. La misura della decurtazione è dimezzata nel caso in cui il soggetto responsabile, non ancora sottoposto al procedimento di verifica e controllo, segnali spontaneamente le violazioni. A seguito della segnalazione, il GSE, restando salva la possibilità di svolgere attività di controllo per l’accertamento di ulteriori violazioni o difformità, adotta un provvedimento motivato di decurtazione dell’incentivo. La segnalazione del soggetto responsabile costituisce acquiescenza al conseguente provvedimento del GSE. Il GSE pubblica sul proprio sito il modello per la presentazione della spontanea segnalazione.
5. Le disposizioni di cui ai punti da 2 a 4 non si applicano qualora la condotta dell’operatore sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.
6. Qualora siano riscontrate più violazioni che danno luogo a decurtazione, fermo restando il limite massimo del 50%, la percentuale di decurtazione è determinata applicando la seguente formula:
dove 𝑑i rappresenta la decurtazione percentuale associata alla i-esima violazione appartenente all’elenco delle decurtazioni percentuali relative alle violazioni (V1 ,…, Vn) ordinate in ordine decrescente.
La formula si applica anche laddove una delle violazioni ricada tra quelle riportate al punto 7 del presente Regolamento.
7. Qualora il GSE riscontri difformità, inadempimenti o fattispecie che, al di fuori delle ipotesi di cui agli Allegati 1 e 2, rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi o dei premi, dispone le prescrizioni più opportune ai sensi dell’art. 11 co. 3 del vigente D.M. 31 gennaio 2014. In via esemplificativa, tale previsione si applica anche nei casi in cui il GSE:
a) ha motivatamente disposto o dispone l’accesso a regimi di incentivazione diversi rispetto a quello per cui è stata presentata istanza di accesso;
b) riconosce la tariffa incentivante spettante agli impianti fotovoltaici a terra in luogo di quella spettante per le serre fotovoltaiche nei casi in cui sia stata accertata o si accerti la mancata o parziale coltivazione di una o più serre nell’ambito di un complesso serricolo nel corso del periodo di percezione degli incentivi. La decurtazione è applicata in relazione all’energia prodotta dall’impianto che insiste sulle serre non coltivate o parzialmente coltivate e a valere sulle annualità in riferimento alle quali il GSE ha riscontrato la mancata o parziale coltivazione;
c) al di fuori del caso di cui al punto 7 dell’Allegato 1, rileva un artato frazionamento; in tal caso, il GSE applica l’articolo 29, comma 3, primo periodo del D.M. 23 giugno 2016;
d) riconosce la tariffa spettante per impianto a terra laddove l’impianto, pure realizzato su un manufatto edilizio, non sia classificabile come impianto su edificio, ad eccezione di quanto previsto all’allegato 2, punto 4.
8. Al di fuori delle ipotesi di cui all’Allegato 1, il GSE, in esito al procedimento di controllo, può impartire delle prescrizioni volte a conformare l’impianto alle norme di riferimento.
Allegato 1
Elenco delle violazioni rilevanti, che danno luogo a decadenza dal diritto di percepire l’incentivo
1. presentazione al GSE di documenti falsi, mendaci o contraffatti ovvero presentazione di dati non veritieri laddove tale ultima presentazione sia preordinata o comunque determinante per conseguire l’ammissione all’incentivo che sarebbe stato altrimenti non possibile, ovvero per ottenere un vantaggio ingiusto rispetto ad altri soggetti che abbiano partecipato alla medesima procedura;
2. comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti del preposto al controllo o del gestore di rete, consistente anche nel diniego di accesso all’impianto stesso ovvero alla documentazione;
3. manomissione degli strumenti di misura dei vettori energetici e/o dei dati di targa dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del diritto di accesso agli incentivi e di determinazione dell’energia incentivata;
4. assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto da parte dell’Ente territorialmente competente;
5. assenza dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati nelle fasi di iscrizione al registro, partecipazione alle procedure d’asta e presentazione dell’istanza di ammissione agli incentivi, ivi inclusi i casi di impianto realizzato in modo difforme rispetto al progetto presentato nelle predette fasi, nel solo caso in cui il soggetto responsabile, ai fini della formazione della graduatoria, abbia tratto un vantaggio a danno degli altri partecipanti;
6. utilizzo di combustibili non rinnovabili e rifiuti in difformità dal titolo autorizzativo (ivi incluse le matrici in ingresso all’impianto per la produzione di biogas);
7. artato frazionamento della potenza dell’impianto qualora abbia comportato la violazione delle norme per l’accesso agli incentivi;
8. utilizzo di componenti contraffatti, con esclusione delle ipotesi di cui all’art. 42, commi 3-quater e 4-bis, del Decreto legislativo n. 28 del 2011, ovvero oggetto di furto;
9. assenza dei requisiti stabiliti dall'art. 65 della legge della Legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, per l'accesso agli incentivi degli impianti fotovoltaici in conto energia collocati a terra in area agricola;
10. violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione.
Allegato 2
Elenco delle violazioni di minore gravità, che danno luogo a decurtazione e relative percentuali
1. voltura del titolo autorizzativo in data successiva a quella prevista ai fini dell’accesso agli incentivi. La decurtazione si applica limitatamente al periodo di disallineamento: 10%;
2. impianto realizzato in modo difforme rispetto a quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile in ordine ai criteri di priorità adottati per la formazione delle graduatorie, nell’ipotesi in cui il contingente non sia stato saturato ovvero non sia stato conseguito un vantaggio ingiusto rispetto ad altri soggetti che abbiano partecipato alla medesima procedura: 10%;
3. iter autorizzativo/abilitativo perfezionatosi in data successiva alla data dichiarata di entrata in esercizio, o conseguimento tardivo del titolo autorizzativo/abilitativo in sanatoria, fatto salvo il punto 4 dell’Allegato 1. La decurtazione si applica limitatamente al periodo oggetto della violazione: 20%;
4. carenza dei requisiti per la classificazione dell’impianto nella tipologia “su edificio”, nel caso in cui questa circostanza abbia comportato la violazione delle norme per l’accesso agli incentivi: 10% (da applicare alla tariffa prevista per gli impianti a terra);
5. per gli impianti di cui al D.M 5 luglio 2012: ferme le ipotesi di cui all’Allegato 1, impianto non ricadente in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 7, comma 8, dello stesso DM e primo funzionamento dell'impianto in parallelo con la rete in data successiva alla data dichiarata di entrata in esercizio: 20%;
6. per gli impianti di cui al D.M. 19 febbraio 2007: ferme le ipotesi di cui all’Allegato 1 e quelle di cui al punto 7 del regolamento, riscontro di dati, documentali o acquisiti a seguito di sopralluogo, indicativi della tardiva conclusione dei lavori (decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129): 25%;
7. per gli impianti di cui al D.M. 18 dicembre 2008: ferme le ipotesi di cui all’Allegato 1, riscontro di dati, documentali o acquisiti a seguito di sopralluogo, indicativi dell’avvenuta conclusione dei lavori oltre il termine previsto dall’art. 30 del D.M. 6 luglio 2012: 20%;
8. inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo: 20%.