La stazione appaltante, una parte interessata ovvero più parti interessate possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all'Autorità nazionale anticorruzione istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione della questione insorta durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Sono legittimati a presentare istanza i soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
È quanto stabilisce, all'articolo 2, il Regolamento Anac 27 maggio 2015 sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 di sabato 27 giugno 2015, il nuovo regolamento – che fa riferimento alle modifiche introdotte nel Codice Appalti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – è in vigore dal 28 giugno e sostituisce il precedente Regolamento del 2 settembre 2014.
SEMPLIFICAZIONI. Il nuovo provvedimento risponde all'esigenza di semplificare alcune fasi procedimentali al fine di garantire uno snellimento della funzione di precontenzioso, nonché l'esigenza di garantire la sostenibilità e l'efficienza della funzione, ridimensionando il numero di istanze pretestuose o defatigatorie. L'esigenza è anche quella di sottolineare l'autonomia della funzione rispetto alla giurisdizione, curando che siano evitate interferenze e conflitti di pronunce.
LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL CODICE APPALTI. Tra l'altro, il disegno di legge delega, A.S. 1678, per la riforma del Codice dei contratti pubblici mira anche a razionalizzare il procedimento di precontenzioso e ad affermarne la natura di Alternative Dispute Resolution.
ARCHIVIAZIONI DELLE ISTANZE. All'articolo 5-bis (Archiviazioni delle istanze), il nuovo Regolamento stabilisce che l'Ufficio propone al Presidente, per l'approvazione del Consiglio, le archiviazioni delle istanze per inammissibilità e/o improcedibilità. L'Ufficio propone inoltre al Presidente, per l'approvazione del Consiglio, l'archiviazione delle istanze ove non sia necessaria una specifica istruttoria, laddove esista un consolidato e univoco orientamento dell'Autorità o della giurisprudenza, condiviso dall'Autorità.
Tutte le archiviazioni sono comunicate ai soggetti istanti, dopo l'approvazione da parte del Consiglio.
NUOVO FORMULARIO. Nelle more della predisposizione di un formulario on line, per la compilazione delle istanze di precontenzioso, il formulario allegato al Regolamento è integralmente sostituito dal formulario allegato alla Delibera 27 maggio 2015 dell'Anac, pubblicata anch'essa sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 di sabato 27 giugno 2015.