Le controversie aventi ad oggetto le tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o) del c.p.a..
Lo ha confermato la Cassazione civile nell'ordinanza n. 29922/2017 pubblicata il 13 dicembre.
La controversia in esame ha per oggetto la domanda per il riconoscimento del diritto all'adeguamento della tariffa incentivante per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, alla variazione Istat dei prezzi al consumo, secondo il disposto dall’art. 6, comma 6, del d.m. 28 luglio 2005 (recante la disciplina del c.d. Primo conto energia), nonché l'accertamento negativo del diritto del G.S.E. (Gestore dei servizi energetici s.p.a.), alla ripetizione di quanto già corrisposto a detto titolo.
La Corte, con motivazione sintetica, ha rilevato che poiché la controversia ha ad oggetto l’applicazione del d.m. 28 luglio 2005, la contestazione afferisce alla materia della produzione dell’energia rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. o), che contempla "le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti".
La Cassazione con l'ordinanza del 4 maggio 2017, n. 10795 ha già diffusamente riconosciuto la giurisdizione amministrativa sulla controversia introdotta dal soggetto produttore di energia fotovoltaica - ammesso, a seguito di specifica convenzione, stipulata col gestore dei servizi energetici, a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal d. lgs. n. 387 del 2003 (art. 6) - al fine di contestare la rimodulazione disposta dal d.l. n. 91 del 2014 (art. 26) convertito con modificazioni, dalla l. n. 116 del 2014, sul rilievo che la predetta disposizione non ha definito per intero la vicenda, rimettendone la regolamentazione a successivi decreti ministeriali ed, infine, a singoli provvedimenti del gestore, chiamato ad intervenire non nella veste di mera controparte della convenzione (capace, perciò, di soli atti paritetici), ma come P.A., destinata ad operare in posizione di supremazia mediante l'esercizio di poteri autoritativi finalizzati ad assicurare l'attuazione della superiore volontà della legge.
L'ordinanza n. 29922/2017 della Cassazione
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