In base ai principi - di fonte comunitaria e nazionale - di trasparenza, libertà di concorrenza, adeguata pubblicità e giusto procedimento, estendere un servizio acquisito tramite Consip è illegittimo.
Infatti, il Consiglio di Stato – sentenza n. 1908/2015 depositata il 14 aprile – ha ribadito che “tutti gli affidamenti di servizi ulteriori, non contemplati dalla convenzione, così come tutte le estensioni dell’oggetto e della durata delle forniture acquisite mediante il ricorso al sistema centralizzato, sono illegittimi perché comportano la violazione delle direttive comunitarie e delle norme nazionali che dispongono l’obbligo della gara pubblica a garanzia della concorrenza, della par condicio tra i partecipanti, della correttezza e della trasparenza della condotta della s.a.”.
L'OBBLIGO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NON È PERENTORIO. Secondo Palazzo Spada l'obbligo di adesione alla convenzione Consip (a norma dell’art. 15, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n.135) è ipotizzabile non astrattamente, ma solamente per l’acquisto di servizi concretamente rispondenti alle esigenze della stazione appaltante.
Dunque, non si può ipotizzare un obbligo giuridico di adesione là dove sia carente la concreta esigenza o inadeguato il contenuto della convenzione.