È entrato in vigore il 19 agosto scorso il decreto del Mise del 4 agosto 2016, recante “Definizione delle condizioni e modalita' per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia di cogenerazione ad alto rendimento ottenuta a seguito della riconversione di esistenti impianti a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali”.
ART. 1 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.192 del 18 agosto 2016, il decreto, in attuazione del comma 11-quinquies dell'art. 38 dello Sblocca Italia (decreto-legge n. 133/2014), stabilisce condizioni e modalita' per il riconoscimento, nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento disciplinato dal decreto ministeriale 5 settembre 2011 e in conformita' alla disciplina dell'Unione europea in materia, di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unita' di cogenerazione asservite ai medesimi siti.
Possono accedere alla maggiore valorizzazione gli esercenti impianti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, in esercizio al 12 novembre 2014 che alimentano siti industriali o artigianali.
Si intende che un impianto a bioliquidi sostenibili alimenta siti industriali o artigianali se l'esercente dell'impianto a bioliquidi sostenibili dimostra, mediante esibizione al Gse di idonea documentazione, di aver fornito annualmente, a imprese industriali e artigiane con codice ATECO Div. da 10 a 32, almeno nel 2013 e nel 2014, in alternativa:
a) energia elettrica in misura pari ad almeno il 30% dell'energia elettrica lorda totale prodotta utilizzando combustibili bioliquidi;
b) calore utile cogenerato in misura pari ad almeno il 30% del calore utile totale prodotto utilizzando combustibili bioliquidi;
c) una combinazione delle due energie menzionate alle lettere a) e b), in misura complessivamente pari al 30% del totale delle medesime energie prodotte dall'impianto utilizzando combustibili bioliquidi.
Ai fini dell'ottenimento della maggiorazione, un esistente impianto a bioliquidi sostenibili riconvertito in unita' di cogenerazione ad alto rendimento asservita al medesimo sito deve, a seguito della conversione, soddisfare entrambe le seguenti condizioni:
a) rispetto delle condizioni per l'accesso al regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, verificato annualmente dal Gse secondo le modalita' stabilite dal medesimo decreto;
b) l'esercente dell'impianto riconvertito dimostra, mediante esibizione al Gse di idonea documentazione, di aver ceduto ogni anno energia elettrica e calore utile cogenerato, in misura complessivamente pari ad almeno il 60% del totale delle medesime energie prodotte dall'impianto, alle medesime imprese industriali e artigiane con codice ATECO Div. da 10 a 32 cui veniva effettuata la cessione, o a imprese con gli stessi requisiti ubicate nella medesima area industriale o artigiana nella quale e' ubicato l'impianto.
Il rispetto delle condizioni minime di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 4 viene verificato sulla base di dati e misure, precisati dal Gse nelle procedure di cui all'art. 5.
ART. 2 MODALITA' SPECIFICHE DI ACCESSO. Per l'accesso alla maggiore valorizzazione di cui all'art. 1, si applicano le modalita' previste dal decreto ministeriale 5 settembre 2011. In tale ambito, ai fini della valutazione preliminare di cui all'art. 7 dello stesso decreto ministeriale 5 settembre 2011, secondo modalita' precisate nelle procedure di cui all'art. 5, i soggetti interessati precisano altresi':
a) La fonte di alimentazione prima e dopo la riconversione;
b) Le caratteristiche dell'impianto prima e dopo la riconversione;
c) Gli elementi necessari alla verifica di quanto previsto all'art. 1 e all'art. 3.
ART. 3 CONDIZIONI DI ACCESSO. Sono ammessi alla maggiore valorizzazione prevista dal presente decreto i seguenti interventi di conversione:
a) Interventi su impianti a bioliquidi gia' cogenerativi, la cui conversione consiste nella sostituzione del bioliquido con altro combustibile di alimentazione (riconversione a));
b) Interventi su impianti a bioliquidi non cogenerativi, la cui conversione consiste nella sostituzione dei bioliquidi con altro combustibile di alimentazione e nella trasformazione dell'assetto in cogenerativo (riconversione b));
c) Interventi di completo smantellamento di esistenti impianti a bioliquidi, fatte salve infrastrutture eventualmente riutilizzabili, con installazione di un nuovo impianto cogenerativo, ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011, alimentato da altro combustibile (riconversione c)).
La capacita' di generazione dell'impianto riconvertito non puo' essere maggiore della capacita' di generazione dell'impianto a bioliquidi prima della riconversione.
Per l'impianto riconvertito deve essere comunicata al Gse l'avvenuta entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2019. Entro la stessa data, deve essere comunicata al Gse l'avvenuta cessazione dell'operativita' dell'esistente impianto a bioliquidi.
In tutti i casi, l'impianto riconvertito deve rispettare le condizioni per l'accesso al regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto ministeriale 5 settembre 2011.
ART. 4 MAGGIORE VALORIZZAZIONE. L'impianto riconvertito ai sensi del presente decreto ha diritto, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio in assetto cogenerativo conseguente alla riconversione, agli incentivi di cui al decreto ministeriale 5 settembre 2011.
La misura degli incentivi spettanti e' determinata considerando l'impianto riconvertito come nuova unita' di cogenerazione e moltiplicando l'incentivo conseguentemente individuato per i coefficienti riportati nella sottostante tabella, nella quale P e' la elettrica capacita' di generazione dell'impianto dopo la riconversione.
ART. 5 PROCEDURE APPLICATIVE. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gse pubblica le procedure applicative che precisano le modalita' operative per l'accesso alle maggiorazioni previste dal presente decreto.