Sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio scorso è stato pubblicato il regolamento 1 dicembre 2015, n. 219 “Sistema di riqualificazione elettrica, destinato ad equipaggiare veicoli delle categorie M ed N1”, adottato a norma dell’articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
Si tratta – spiega in una nota il ministero delle Infrastrutture e Trasporti - del regolamento che stabilisce le procedure tecniche e amministrative per l’omologazione di “sistemi di riqualificazione elettrica”, destinati ad equipaggiare autovetture, autobus e autocarri, dotati in origine di motore tradizionale, consentendone la conversione in trazione esclusiva elettrica.
L’esigenza primaria del provvedimento è quella della ridurre le emissioni nocive nell’ambiente prodotte da veicoli stradali con motore tradizionale, perseguendo l’obiettivo principale della regolamentazione della riqualificazione dei veicoli in circolazione sotto il profilo dell’impatto ambientale.
BENEFICI. I benefici per i cittadini saranno molteplici. Innanzitutto, la possibilità di convertire il proprio veicolo in veicolo elettrico, perciò con meno vincoli alla circolazione e all’accesso alle zone a traffico limitato senza necessariamente acquistare un veicolo nuovo.
Per le imprese, considerando l’intera filiera indotta dal regolamento, i benefici sono diversi e riguardano:
- imprese produttrici dei componenti il sistema ( batterie , motori elettrici, sistemi elettronici);
- imprese che si qualificheranno costruttori di sistemi e sull’intera catena di officine titolate ad eseguire materialmente la riqualificazione elettrica del singolo veicolo consistente nella rimozione del motore termico e la successiva installazione del motore elettrico;
- imprese di autotrasporto, che potranno riqualificare il proprio parco veicolare soprattutto con riferimento ai veicoli utilizzati per la distribuzioni delle merci nelle città;
- aziende di trasporto pubblico, che potranno rinnovare il proprio parco veicolare attraverso operazioni di revamping con conseguenti risparmi rispetto all’acquisto di nuovi veicoli.
Si tratta di norme nazionali in quanto allo stato la materia non è oggetto di alcuna specifica prescrizione tecnica armonizzata a livello comunitario.