Fisco

Cordini e imbracature, quali utilizzare sulle piattaforme di lavoro mobile elevabili (PLE)?

Su una PLE a braccio si possono utilizzare l'imbracatura completa per il corpo oppire il cordino di collegamento regolabile

venerdì 12 giugno 2015 - Redazione Build News

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Rispondono Roberto Catana e Mauro Potrich - Fonte: IPAF InForma 2015

Nella nuova edizione della norma EN 280:2013 è stato inserito un contenuto molto importante: la definizione delle caratteristiche minime che deve avere il punto di ancoraggio per attacco dei dispositivi allo scopo di impedire la caduta dell’operatore. La norma prescrive che devono essere previsti punti di ancoraggio per il collegamento di un dispositivo di trattenuta, il numero di ancoraggi previsti devono essere sufficienti per il numero di persone previste in piattaforma e ogni ancoraggio deve poter resistere a una sollecitazione statica di 3 kN senza raggiungere la resistenza ultima. Il punto di ancoraggio del sistema di trattenuta, così come definito, non è, quindi, assimilabile all’ancoraggio richiesto per l’anticaduta (EN 795/2012) in quanto la norma richiede una resistenza di 12 kN per una persona. Di conseguenza, non è applicabile sulle PLE, se non in modo parziale, la norma riferita ai sistemi di arresto caduta (EN 363).

Quali i dispositivi da utilizzare? 

Possiamo perciò affermare che su una PLE a braccio si possono utilizzare i seguenti componenti del sistema anticaduta, i quali vanno applicati in modo tale da determinare una trattenuta totale (caduta impossibile):
  • Imbracatura completa per il corpo
  • Cordino di collegamento regolabile.
Potremmo pensare all’utilizzo di un cordino di collegamento non regolabile (quindi di lunghezza definita) solo se lo stesso non permette la fuoriuscita dall’operatore dalla piattaforma di lavoro (es. EN 354/EN 355). È obbligo del datore di lavoro valutare i rischi residui in modo da individuare la tipologia del sistema anticaduta più idoneo.

Il compito di un sistema di trattenuta totale nelle PLE a braccio 

Trattenere l’operatore all’interno della piattaforma, nel caso si verificasse il cosiddetto “ effetto catapulta”. Mantenere la persona sospesa in caso di ribaltamento della piattaforma di lavoro per guasto del sistema di livellamento o rottura. L’operatore dovrà passare da una trattenuta totale a una sospensione senza subire un arresto caduta che potrebbe provocare:
  • danni all’operatore se la caduta supera i 0,6 metri, essendo lo stesso vincolato a un cordino regolabile, in questo caso potrebbe essere valutato l’utilizzo di un cordino regolabile (EN 358) con integrato un sistema di dissipazione (es. EN 355/353-2);
  • danni al sistema di aggancio in piattaforma e alla piattaforma stessa;
  • ribaltamento della PLE.
Nelle PLE verticali cosa utilizzare?

Secondo quanto indicato dall’allegato VI del D.Lgs 81/2008, sui ponti sviluppabili e simili vi è obbligo di utilizzo di “idonea cintura di sicurezza”, pertanto nelle PLE a sviluppo verticale vanno utilizzati gli stessi dispositivi citati per le PLE a braccio: • Imbracatura completa per il corpo • Cordino di collegamento regolabile Anche in questo caso è possibile utilizzare un cordino non regolabile (EN 354/EN 355) solo se lo stesso non permette la fuoriuscita dalla piattaforma, per esempio se utilizzato sempre nella stessa piattaforma. 

Considerato che diventa difficoltoso rimanere collegati al punto di aggancio della piattaforma durante le lavorazioni, specie nel caso di piattaforme di grandi dimensioni e in presenza di più lavoratori a bordo, si può valutare l’obbligo di aggancio solo ogni qual volta si effettui un qualsiasi spostamento, sia verticale che orizzontale della PLE. Questo, ovviamente, supportato da una documentata valutazione del rischio, che escluda come rischio residuo nelle PLE verticali, la possibile caduta dell’operatore all’esterno della piattaforma.

Di fondamentale importanza, quindi, è sempre la valutazione del rischio da parte del datore di lavoro; la formazione e addestramento degli utilizzatori dei DPI (obbligatorio per tutti i DPI di 3^ categoria) unita ai controlli prima di ogni utilizzo; la corretta manutenzione e la verifica che va effettuata almeno una volta ogni dodici mesi, salvo diverse indicazioni del costruttore e registrata nell’apposito registro.
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