Con la Circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l'INPS illustra e fornisce chiarimenti sulle misure previste, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto "Cura Italia".
La Circolare si concentra innanzitutto sull'ambito soggettivo di applicazione del trattamento ordinario di cassa integrazione e dell'assegno ordinario, precisando che possono beneficiare del trattamento ordinario di cassa integrazione o dell'assegno ordinario, a seconda della collocazione del datore di lavoro in una o nell'altra delle predette assicurazioni sociali, i lavoratori risultanti alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Successivamente, vengono specificate nel dettaglio le modalità di richiesta e di erogazione delle misure, i termini per presentare le relative domande e le "semplificazioni" procedurali.
Infine, la Circolare fornisce istruzioni riguardo la cassa integrazione in deroga, specificando che potranno accedere a tale ammortizzatore le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID-19 nazionale". Le domande, in questo caso specifico, dovranno essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province Autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
In allegato la Circolare