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Coronavirus: in arrivo un’indennità per i professionisti. Il TESTO del decreto legge

Un indennizzo mensile di 500 euro per un massimo di tre mesi. Lo prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio

lunedì 2 marzo 2020 - Redazione Build News

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Indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività.

La misura è contenuta nel decreto legge che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto legge è stato approvato venerdì 28 febbraio dal Consiglio dei ministri.

Tra le disposizioni introdotte, sottolinea il portale di Confprofessioni, che mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria, l’articolo 13 prevede un’indennità ai lavoratori autonomi o professionisti. Nel dettaglio:

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45, o siano ivi residenti alla medesima data è riconosciuta, ai sensi del successivo comma 3, un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 97.

2. Il trattamento di cui al presente articolo è concesso con decreto della Regione interessata, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le Regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche i via prospettica il limite di spesa, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

Relazione illustrativa

Al comma 1 è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti all'AGO, alle forme esclusive e sostitutive, nonchè alla gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa nei comuni della cd. zona rossa, o siano ivi residenti o domiciliati prima dell’entrata in vigore del presente decreto legge. L’indennità, riconosciuta in un limite massimo di spesa è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito.

Al comma 2 vengono stabilite le modalità di concessione dell’indennità, il limite di spesa complessivo e le modalità di presentazione delle domande. La ripartizione del limite di spesa complessivo tra le Regioni interessate è disciplinata con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. L'INPS provvede poi al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate, con la finalità di impedire l’emissione di altri provvedimenti concessori oltre il limite di spesa.

Relazione tecnica

La norma proposta da questo articolo prevede la concessione di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, professionisti, collaboratori, CDCM) che hanno sospeso l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria. Dalle osservazioni effettuate sugli archivi dell’Istituto con riferimento all’anno 2019, i lavoratori autonomi rientranti nel bacino di applicazione della norma in esame sono risultati pari a 5.776. L’onere stimato è riferito all’ipotesi di concessione di tale indennità per un periodo di 2 mesi.

In allegato lo schema del decreto legge

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