È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 di ieri 9 marzo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
Tutta l’Italia diventa zona protetta. Con quest'ultimo dpcm, sottoscritto la sera 9 marzo dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, le misure restrittive già applicate per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal contagio di coronavirus vengono estese a tutto il territorio nazionale.
I nuovi provvedimenti entrano in vigore a partire dal 10 marzo e avranno efficacia fino al 3 aprile.
Muoversi solo se necessario
Evitare gli spostamenti in entrata e in uscita dal proprio territorio salvo che per ragioni di lavoro o di salute o per situazioni di necessità. Per potersi muovere si deve avere il modulo di autocertificazione scaricabile da internet (in allegato a questa pagina). Una falsa dichiarazione è un reato.
Divieto di assembramento
Sull'intero territorio nazionale é vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Ristoranti e bar chiusi alle 18
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo da parte del gestore di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
Centri commerciali chiusi nei fine settimana (eccetto farmacie, parafarmacie e alimentari)
Chiusi centri commerciali e mercati nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio commerciale deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari (che comunque devono garantire distanza di un metro tra le persone).
Sospesi eventi e competizioni sportive
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Restano consentite solo quelle organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico.
Allenamenti per gli atleti a porte chiuse
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali.
Stop a palestre, piscine, spa e centri ricreativi
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
In allegato il nuovo DPCM e il modulo per l'autocertificazione