Il Governo ha presentato ieri alla Camera due emendamenti alla “Manovrina” (decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) sulla raccomandazione vincolante Anac e sull'autonomia organizzativa dell'Autorità anticorruzione.
Ricordiamo che il decreto legislativo n. 56/2017 correttivo del nuovo Codice Appalti ha soppresso il comma 2 dell'articolo 211 del Codice concernente il potere dell'Autorità nazionale anticorruzione di inviare raccomandazioni vincolanti alle imprese appaltanti in presenza di gravi anomalie (LEGGI TUTTO).
RACCOMANDAZIONI VINCOLANTI, RESTITUITO ALL'ANAC IL POTERE MA SENZA SANZIONE. Il primo emendamento presentato dal Governo alla Manovrina inserisce dopo il comma 1 dell’articolo 211 del Codice dei contratti i commi 1-bis e 1-ter che restituiscono all'Autorità anticorruzione, ma senza sanzione, il potere di inviare raccomandazioni vincolanti alle imprese appaltanti:
“1-bis. L’Anac è legittimata ad agire in giudizio contro i bandi, gli altri atti generali e i provvedimenti relativi a contratti di rilevante importo , di qualsiasi stazione appaltante che violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
1-ter. L’Anac se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento affetto da gravi violazioni del presente codice , emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Se la stazione appaltante non si conforma entro il termine assegnato dall’Anac, comunque non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione del parere, l’Anac può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi il giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo. L’Anac con proprio regolamento può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercitare i poteri di cui ai commi 1-bis ed 1-ter.”
RIORGANIZZAZIONE ANAC. L'altro emendamento presentato dal Governo riguarda l'art. 213, comma 1 e ripristina la disposizione sulla riorganizzazione dell'Autorità anticorruzione:
“L’Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, l’ordinamento giuridico e la disciplina economica del proprio personale sulla base di quanto contenuto nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2016 adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In ogni caso, dall’applica ione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e il trattamento economico del personale dell’Autorità non può eccedere quello già definito in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.