È entrato in vigore sabato 20 maggio il decreto correttivo del nuovo Codice Appalti - decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 22, il provvedimento correttivo consta di 131 articoli e apporta 441 modifiche al nuovo Codice dei contratti.
La CNA Costruzioni del Trentino Alto Adige, guidata da Emilio Corea, segnala le seguenti 16 principali novità:
1) Massimo ribasso fino a due milioni.
Con il correttivo sale da uno a due milioni la soglia di utilizzo del criterio del massimo ribasso con esclusione delle offerte anomale per assegnare le opere. Per utilizzare il criterio del prezzo più basso sarà necessario utilizzare una procedura ordinaria, che per il MIT include anche la procedura diretta (invito agli operatori), e mandare in gara il progetto esecutivo.
2) Subappalto: non decide più la PA
In materia di subappalto la novità più rilevante riguarda i poteri delle stazioni appaltanti. Se nella precedente versione dell'articolo 105, infatti, era previsto che la possibilità per gli affidatari di subappaltare fosse subordinata a una esplicita previsione nel bando di gara, adesso questo passaggio viene cancellato. Le regole saranno fisse per tutte le gare, consentendo alle imprese una migliore programmazione.
3) Salvi per 12 mesi i vecchi progetti definitivi.
Sull'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (il cd. appalto integrato) si introduce qualche eccezione al divieto assoluto del Codice di utilizzare l'appalto integrato. Quindi, si potrà mandare in gara il progetto definitivo negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni. Rimane inoltre la fase transitoria che riguarda tutti i progetti definitivi approvati entro il 19 aprile scorso che vengono salvati. Il periodo nel quale si potrà fare la gara scende però a dodici mesi.
4) Attestato SOA e direttori tecnici: accettate le proposte avanzate dalle imprese
Per evitare l'espulsione di una parte di operatori, limitati dai nuovi requisiti per il conseguimento dell'attestazione SOA, il Correttivo prevede che le imprese potranno scegliere i migliori anni di attività tra gli ultimi 10 esercizi. Questo bonus sarà applicato anche agli appalti sopra i 20 milioni, per i quali sono previsti requisiti aggiuntivi: in questo caso si potrà scegliere tra i migliori cinque esercizi degli ultimi dieci anni.
5) Autostrade, niente deroghe sull'in house.
Le percentuali di lavori che andranno mandati in gara nell'ambito della concessione restano invariate: per le società in house resta fermo il 20 per cento, mentre si dovrà mettere in gara l’80% dei lavori. Sul fronte delle concessioni scadute, ci sarà un anno in più per portare a termine gli eventuali affidamenti in house.
6) Commissioni di gara, presidente esterno sotto al milione.
Salta la norma che prevedeva di articolare su base regionale l'albo ANAC dei commissari di gara. Tenendo l'articolazione nazionale dell’Albo, sarà possibile garantire la massima distanza tra i commissari e le offerte da giudicare.
7) Rating di impresa volontario e premiante
Svolta sul rating di impresa. La soluzione individuata dall'ANAC è stata recepita dal correttivo che, adesso, trasforma il rating di impresa: per renderne più semplice l'applicazione non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta.
8) Trattativa privata, cresce il numero degli inviti.
Confermato a 10 il numero minimo di imprese da invitare alle procedure negoziate per i lavori di importo compreso tra 40mila e 150mila euro. E a 15 per le opere comprese tra 150mila euro e un milione. Per servizi e forniture le previsioni sono differenti: si resta a 5 imprese sotto le soglie comunitarie.
9) Meno trasparenza sotto i 40mila euro.
Appalti, incarichi e consulenze fino a 40mila euro perdono il paletto a presidio della trasparenza previsto dalle recenti linee guida approvate dall’ANAC. Come richiesto da Comuni e Regioni, il correttivo archivia la proposta dei due preventivi e cancella anche l’obbligo di motivare la scelta dell'affidamento diretto.
10) Partenariati con contributo pubblico al 49%.
Il correttivo dice sì all'innalzamento dal 30% al 49% del tetto massimo per il contributo pubblico nelle opere finanziate con capitali privati. Si tratta di un emendamento che rivede in maniera radicale gli elementi che servono a pesare l'equilibrio economico finanziario della concessione.
11) Qualificazione più facile per le stazioni appaltanti.
Arriva una correzione importante nella parte che riguarda i requisiti da verificare nelle stazioni appaltanti al momento della loro qualificazione. Il numero di gare svolte non dovrà più essere misurato su base triennale ma nel quinquennio.
12) Varianti senza silenzio-assenso.
Il presidente ANAC aveva giudicato assolutamente inapplicabile la norma che imponeva all'Autorità di rispondere in trenta giorni alla richiesta di parere sulle varianti, facendo scattare, in caso contrario, una sorta di silenzio-assenso. Si trattava di un meccanismo capestro. Per evitare una valanga di pareri positivi tramite silenzio assenso, il Correttivo cancella questa norma ed elimina ogni vincolo per i tempi di risposta.
13) Anticipazione prezzo: per il calcolo della fideiussione sarà valutato il valore dell’aggiudicazione e non il valore stimato dell’appalto.
Confermato l'istituto dell'anticipazione del prezzo, che andrà pagata all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e sarà subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La novità risiede nelle modalità di calcolo del valore dell'importo da versare. Andrà parametrato al valore dell'aggiudicazione e non più al valore stimato dell'appalto. Il suo importo sarà a conti fatti più basso.
14) Certificati di pagamento entro 45 giorni dal SAL
Arriva così un nuovo paletto che obbliga le amministrazioni a emettere i certificati di pagamento entro il termine massimo di 45 giorni dall'approvazione dello stato di avanzamento lavori (SAL).
15) General contractor oltre 100 milioni
Il general contractor resta nell'impianto del codice appalti ma avrà un perimetro di azione ancora più limitato che in passato. Le stazioni appaltanti non potranno più procedere ad affidamenti a contraente generale per contratti il cui importo non sia almeno pari o superiore alla somma di 100 milioni di euro.
16) Manodopera e sicurezza più chiari i costi.
Più chiarezza nella distinzione tra costi della sicurezza e costi della manodopera. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, nel momento in cui determina l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera. I costi della sicurezza saranno trattati a parte e dovranno essere scorporati dal costo complessivo e non sono assoggettati al ribasso d'asta. Il codice interviene anche sui prezzari regionali. Se le Regioni restano inerti e non aggiornano i loro elenchi, le competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture potranno intervenire e procedere in proprio all'aggiornamento.