Attualità

Correttivo Codice Appalti: cosa cambia su subappalto, progettazione, prezzari, procedure di gara, BIM

Dal 31 dicembre 2024 è operativo il decreto legislativo n. 209/2024 che introduce modifiche al Codice dei contratti pubblici del 2023

venerdì 17 gennaio 2025 - Alessandro Giraudi

cantiere Foto di PhotoMIX Company da pexels.com

Dal 31 dicembre 2024 è vigente il Correttivo al Codice dei contratti pubblici, cioè il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

L'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) ha realizzato una prima analisi (in versione PDF, con quadro di sintesi delle principali modifiche «interattivo») delle principali novità di interesse per il settore dei lavori pubblici, ad opera della Direzione Legislazione Opere Pubbliche, con il contributo della Direzione Relazioni Industriali, della Direzione Edilizia e Territorio, della Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi e dell’Ufficio Transizione Digitale.

Subappalto

In tema di subappalto (art. 41, co 1, Correttivo e art.119, Codice), viene previsto l’obbligo di stipulare il relativo contratto in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento (art. 119, co 2).

Nei contratti di sub-appalto o negli altri sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, obbligo di inserire clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto, e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’articolo 60, comma 2 (art. 119, co 2-bis).

Obbligo per il subappaltatore di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente; qualora nel bando sia indicato anche il CCNL applicabile alle prestazioni scorporabili, obbligo per il subappaltatore di applicare tale CCNL o un altro CCNL che garantisca le stesse tutele economiche e normative (art. 119, co 12).

Prevista la la possibilità per i soli subappaltatori di utilizzare i CEL relativi alle prestazioni eseguite (art. 119, co 20), limitando per l’appaltatore l’utilizzo dei lavori dati in subappalto nelle categorie scorporabili, in sede di qualificazione dell’appaltatore stesso, ai solo fini della dimostrazione della cifra d’affari complessiva (All. II.12, art. 23).

Affidamenti Servizi di Ingegneria e Architettura

Per agli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo pari o superiore a 140 mila euro (art. 14, co 1, lett. i, Correttivo e art. 41, co 15bis, Codice), si prevede che, ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili, i corrispettivi sono determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13, recante la determinazione dei parametri per la progettazione.

Le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
1. per il 65 per cento dell’importo a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso (art. 108, comma 5);
2. il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo previsti all’articolo 2-bis dell’Allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

Per i servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140 mila euro (affidati ex art. 50, co 1, lett. b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento (art. 14, co 1, lett. i), Correttivo e art. 41, co 15quater, Codice).

Progettazione

I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno da a) relazione generale b) computo estimativo dell’opera; c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; d) piano di sicurezza e di coordinamento (elaborati di cui all’articolo 6, co 8-bis dell’Allegato I.7). L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 14, co 1, lett c, Correttivo e art. 41, co 5 bis, Codice).

È possibile ricorrere all’appalto a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell’opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso (art. 78 co 1, lett. e), Correttivo e all. I.7, art. 5, Codice).

Prezzari

Per i contratti relativi a lavori, viene precisato che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente (art. 14, co 1, lett g), n. 3), Correttivo e art. 41, co 13, Codice).

Ai fini dell’utilizzo di prezzari diversi da quelli regionali per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, viene introdotta la necessità che vi sia un’espressa autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 14, co 1, lett g), n. 3), Correttivo e art. 41, co 13, Codice).

Introdotta tra i compiti del tavolo tecnico, istituito presso il MIT e coordinato dal CSLLPP, in tema di aggiornamento dei prezzari, la definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati (art. 84, co 1, n. 1.3), Correttivo e All. II.14, art. 6, co 2), Codice.

Procedure di gara

Precisato che i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto (art. 5 e art. 76 Correttivo e All. I.3, co 1, Codice).

Introdotta la possibilità per il bando di prevedere l’offerta in aumento individuandone i limiti di operatività (art. 28, Correttivo e art. 70, co 4, lett. f), Codice).

Introdotto l’istituto dell’accordo di collaborazione plurilaterale, con il quale le parti rilevanti, coinvolte nell’esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, regolano le interazioni tra i loro rapporti e definiscono gli impegni, le attività e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato (art. 29, Correttivo e art. 82 bis, Codice); lo schema di accordo è redatto in coerenza con i contenuti dell’Allegato II.6-bis, appositamente previsto (art. 89, Correttivo).

In linea con quanto auspicato da ANCE, è venuta meno, rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 ottobre, la previsione che, in tema di illecito professionale, rendeva rilevante, ai fini dell’esclusione, l’applicazione di penali in misura pari o superiore al 2 per cento dell’ammontare del netto contrattuale (art. 98).

In tema di garanzie, viene chiarito che la riduzione fino al 20 per cento, dovuta al possesso delle certificazioni indicate nell’allegato II.13 del Codice, è cumulabile con quella del 10 per cento, prevista in caso di utilizzo di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (art. 35, Correttivo e art. 106, co 8, Codice).

Ai fini dell’individuazione del lotto quantitativo, viene eliminata la necessità che questo sia funzionalmente autonomo, purché inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome (art. 74, co 1, Correttivo e all. I.1, art. 3, co 1, lett. u, Codice).

Previsto, in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione (art. 14, co 1, lett. f), Correttivo e art. 41, co 8 bis, Codice).

BIM e gestione informativa digitale

Viene innalzata la soglia economica per l'obbligatorietà del BIM da 1 a 2 milioni di euro a partire dal 1° gennaio 2025, per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti (Art. 43 comma 1). Inoltre, il BIM diventa obbligatorio per gli interventi su edifici classificati come beni culturali, qualora l'importo lavori superi la soglia comunitaria di 5.538.000 euro.

Nell’allegato I.9 viene chiarito che a decorrere dall'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dai modelli informativi nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente (All. I.9 Art. 1 Comma 10 Lettere g, h, i).

Il modello AS-BUILT diventa parte del collaudo, infatti per il collaudo o la verifica di conformità, l’affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attività dell’organo di collaudo (All. I.9 Art. 1 comma 11).

Nell’allegato I.7 viene introdotto il concetto di modello informativo di cantiere che la stazione appaltante può richiedere al fine di recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l’associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale (All. I.7 Art. 15 comma 1 bis, ter; Art. 28 comma 3 bis, ter).

Inoltre, viene disposto il contenuto della Relazione specialistica sulla modellazione informativa in fase di PFTE (All. I.7 Art. 13) e del progetto esecutivo (All. I.7 Art. 32-bis).

Viene data la possibilità, che dall’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale i requisiti previsti dai CAM possono essere integrati nella gestione informativa digitale (All. I.7 Art. 3- Comma 1).

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