La Presidente di Finco, Carla Tomasi, ha trasmesso al Presidente della 8a Commissione del Senato, Sen. Altero Matteoli, e al Presidente della Commissione VIII della Camera, On. Ermete Realacci, e per conoscenza ai senatori e ai deputati delle due commissioni, le osservazioni della Federazione allo schema di Decreto Legislativo correttivo del Codice dei Contratti Pubblici, presentato lo scorso 6 marzo alle Camere per il parere.
Ecco i punti di criticità di maggiore gravità ad avviso di Finco:
Art 89, comma 11 del Codice (art. 53 del Correttivo)
Viene specificato che i requisiti delle superspecialistiche devono essere posseduti per la fase di qualificazione e non per quella di esecuzione che è certamente critica quanto, se non più, della fase di qualifica tanto è vero che, da sempre, i requisiti per essere qualificati quali superspecialisti sono stati chiesti per eseguire un lavoro prima ancora che per ottenere una attestazione Soa (art. 13, c. 7 della L 109/94; art. 37, c. 11 del DLgs 163/06; art. 89, c. 11 dell’attuale Codice).
E’ fondamentale chiarire che i particolari requisiti che vengono richiesti alle attività c.d. “superspecialistiche” non sono funzionali alla sola qualificazione ma anche alla successiva esecuzione delle attività appaltate dal momento che il nuovo Codice non riprende letteralmente l’art. 40 del D Lgs 163/06 che prevedeva esplicitamente che “I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ……”.
Si potrebbe, infatti, correre il rischio, non remoto, che i requisiti di specializzazione delle c.d. SIOS vengano richiesti per la sola fase di qualificazione e non anche per quella di esecuzione con ciò stesso vanificando la ragione stessa del loro esistere: la presenza di “notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica”.
Art 105, comma 2 del Codice (art. 66 del Correttivo)
Propone di limitare il subappalto al solo 30% della categoria prevalente lasciando, in sostanza, libero il subappalto delle categorie scorporabili non superspecialistiche (ed i pericoli legati al “subappalto libero” non hanno bisogno di ulteriori commenti).
E’ assolutamente necessario, invece, mantenere l’attuale formulazione del terzo periodo del comma 2 dell’art 105, confermando il riferimento all’intero appalto quale base sulla quale calcolare la percentuale massima di subappalto per lavori, servizi e forniture.
Il subappalto se non “limitato” nella sua applicazione continuerà a rappresentare uno degli anelli più deboli della catena degli appalti, legato com’è, non necessariamente ma assai frequentemente, ad incompetenza, approssimazione, lavoro irregolare oltre a costituire veicolo privilegiato per infiltrazioni malavitose. La vigente previsione della limitazione del 30% del subappalto all’interno dell’ammontare dell’appalto rappresenta appena un accettabile “compromesso” tra la libertà di organizzazione dei fattori della produzione, rivendicata dalle imprese appaltatrici, e la necessità della stazione appaltante di avere consapevolezza degli operatori economici realmente presenti in cantiere e delle loro capacità operative.
Del resto, quello del subappalto è istituto che, a fronte della grande varietà di soluzioni tecnico-organizzative oggi possibili (dal raggruppamento temporaneo orizzontale e verticale, alle reti di impresa, ai consorzi delle più svariate tipologie, all’avvalimento) dovrebbe, al pari del citato avvalimento, essere superato perché rappresenta una modalità di esecuzione dell’appalto “insana” e non sempre tecnicamente valida.
I riferimenti ad un quadro europeo di piena libertà nel subappalto (tre sentenze negli ultimi 20 anni di cui una sola significativa) sono delle forzature che non tengono conto del “rischio Paese” (che ha dovuto sostituire una AVCP con una ANAC) e sono, in ogni caso, pronunce che ritengono sempre ammissibile la limitazione del subappalto quando la Stazione Appaltante non ha potuto controllare a monte i subappaltatori (cioè sempre).
Art. 105, comma 22 del Codice (art. 66 del Correttivo)
Propone di reintrodurre la possibilità per le imprese appaltatrici di qualificarsi attraverso i lavori subappaltati.
Dopo che l’art. 85 del DPR 207/10 è stato cassato nel nuovo Codice, si prova a reintrodurre questo deprecabile modo di ottenere qualificazioni senza aver svolto un lavoro, cosa resa ancor più grave dall’allargamento delle maglie del “subappalto libero” di cui all’art. 105, comma 2 di cui sopra.
Tutto il nuovo impianto del Codice degli Appalti si basa sulla qualificazione e reale capacità degli esecutori come previsto dalla Direttiva 2014/24/UE, tra l’altro, all’art. 58 paragrafo 4 <<…. Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in particolare, che gli operatori economici dispongano di un livello sufficiente di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza..….>>) e ripreso dall’art. 83, comma 8 del Codice Appalti <>.
Data la gravità della previsione di modifica all’art. 105, comma 22 del Codice appalti essa andrebbe completamente cassata.
Art 177, comma 1 del Codice (art. 97 del Correttivo)
Introduce la possibilità di mantenere in house le manutenzioni ordinarie (che rappresentano pressocché il 100% dell’attività dei concessioni autostradali negli ultimi anni) ed i lavori eseguiti direttamente dai concessionari; un chiaro modo di aggirare i limiti imposti, giustamente, dal Codice alle attività senza gara.
La previsione andrebbe, quindi, cassata.
Non si tratta di voler limitare l’attività dei concessionari, quanto piuttosto, a fronte della spendita di pubblico denaro, di tutelare la concorrenza lasciando al mercato (che pure ha i suoi livelli occupazionali ed ha fatto i suoi investimenti in formazione e tecnologie) la possibilità di dare risposte tecniche ed organizzative adeguate ad attività che non sono proprie del concessionario ma strumentali alla sua attività principale.
“Sono tutti punti – sottolinea Finco – di grande delicatezza e forte impatto sul tessuto economico delle piccole e medie imprese specialistiche oltre che difficilmente comprensibili/giustificabili dal punto di vista della corretta esecuzione dell'appalto e della idoneità dei suoi esecutori.”