Attualità

Correttivo al Codice e nuovi criteri qualificazione stazioni appaltanti: Anac avvia consultazione

Il D. Lgs 209/2024 ha introdotto significative modifiche all’Allegato II.4 del Codice Appalti sui requisiti per l’attribuzione dei punteggi al fine dell’ottenimento, da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, della qualificazione per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture

martedì 1 aprile 2025 - Alessandro Giraudi

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Il D. Lgs 209/2024, Correttivo al Codice degli Appalti, ha introdotto significative modifiche all’Allegato II.4 dello stesso Codice riguardo i requisiti per l’attribuzione dei punteggi al fine dell’ottenimento, da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, della qualificazione per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture.

In particolare:
• è stata abolita sia per il settore di qualificazione dei lavori che per quello dei servizi e delle forniture la sezione di punteggio relativa all’utilizzo di piattaforme telematiche (che prevedeva l’attribuzione di 10 punti), in considerazione dell’intervenuta digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici, che ha reso obbligatorio l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (“PAD”);
• è stata abolita la sezione di punteggio sull’assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 Monitoraggio RGS nel settore di qualificazione LAVORI (che prevedeva l’attribuzione di 5 punti);
• è stato ridotto dai precedenti 10 agli attuali 5 punti il punteggio per gli obblighi di comunicazione alle banche dati ANAC per i servizi e le forniture (uniformandoli ai 5 punti previsti per i lavori);
• sono stati introdotti criteri “premiali” (per un totale di 10 punti) per i lavori e i servizi e le forniture relativi all’articolo 11 comma 2 lettera a), b), b-bis) e b-ter). Nello specifico trattasi dei seguenti criteri:
a) disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1 (massimo 1 punto);
b) aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione (massimo 1 punto);
c) specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate (massimo 1 punto);
d) efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni (massimo 7 punti).
• è stato introdotto il criterio delle “acquisizioni mediante ricorso a terzi” sotto determinate soglie (massimo 5 punti) per i lavori e i servizi e le forniture.

Infine, è stato modificato il criterio concernente le gare svolte, che a cascata impatta anche i criteri sull’assolvimento degli obblighi di comunicazione, sotto due aspetti: modificando e ampliando il perimetro, vale a dire considerando le gare (CIG) sopra 150.000 euro; generalizzando il periodo temporale di valutazione delle gare, lasciando aperta l’interpretazione che il quinquennio di riferimento in cui considerarle non sia più fisso (come nel vecchio testo) ma mobile (vale a dire dal giorno di presentazione dell’istanza fino a 5 anni indietro).

In consultazione i nuovi criteri

Al riguardo, l'Anac ha predisposto un apposito documento denominato “I nuovi criteri introdotti dal D. Lgs 209/2024 per il sistema di qualificazione”, in cui si anticipano le soluzioni che si intende adottare in merito ad alcuni aspetti, riferibili ai nuovi criteri, suscettibili di diverse possibili interpretazioni:

• il biennio di validità della qualificazione (paragrafo 1);
• il periodo temporale di valutazione delle gare e, a cascata, degli obblighi di comunicazione (paragrafo 2);
• il criterio dell’efficienza decisionale di cui all’articolo 11 comma 2 lettera b-ter dell’Allegato II.4, incluso il periodo temporale in cui considerarlo (paragrafi 3 e 4);
• il criterio della specializzazione di cui all’articolo 11 comma 2 lettera b-bis dell’Allegato II.4, incluso il periodo temporale in cui considerarlo (paragrafo 5);
• il criterio dell’acquisizione mediante ricorso a terzi, incluso il criterio temporale in cui considerarlo (paragrafo 6).

Ora il documento viene posto in consultazione. I soggetti interessati a inviare proprie osservazioni e contributi sono invitati a farlo entro le 15 del 14 aprile 2025, esclusivamente mediante la compilazione del questionario online accessibile dalla consultazione online.

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