“La prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (articolo 2956 c.c., n. 2), trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta”.
Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 13144/2015 depositata il 25 giugno.
IL CASO DI SPECIE. Il caso specifico esaminato riguarda una richiesta di pagamento da parte di una società per l’attività espletata consistente nella tenuta della contabilità unitamente a prestazioni amministrative e contabili, prestazioni queste, avvenute negli anni 1993 e 1994. Negli anni 1993 e 1994, nei quali si è svolta l’attività per la quale è richiesto il corrispettivo, non era possibile, in difetto di una deroga esplicita o implicita alla disciplina codicistica, conferire ad una società incarichi per lo svolgimento di una attività professionale, utilizzando il contratto di prestazione d’opera professionale.
La richiesta di pagamento era stata respinta eccependo la prescrizione triennale, prevista dall’articolo 2956 del Codice Civile.
L’attività espletata dalla controricorrente aveva ad oggetto la tenuta della contabilità, con prestazioni amministrative, contabili e tributarie. Si trattava, pertanto, di attività all’epoca non riservata a professione protetta, come stabilito invece successivamente dal decreto legislativo n. 139 del 2005, e comunque comprensiva anche dell'attività materiale di elaborazione dati, non inclusa tra quelle poi riservate ai commercialisti ed agli esperti contabili. Ne consegue che la tenuta delle scritture contabili poteva essere affidata ad una società di persone, ma con contratto diverso dal contratto d’opera professionale, riservato alle persone fisiche. Nella specie, quindi, non trovava applicazione la prescrizione presuntiva.
PRINCIPIO DI DIRITTO. Secondo la Cassazione “la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (articolo 2956 c.c., n. 2), trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta”.
Pertanto, in un regime nel quale il contratto d’opera professionale sia caratterizzato dalla personalità della prestazione, ad una società può essere conferito soltanto l’incarico di svolgere attività diverse da quelle riservate alle professioni c.d. protette, e, inoltre, deve necessariamente essere utilizzato uno strumento diverso dal contratto d’opera professionale. Quindi, alla società non può essere opposta la prescrizione presuntiva triennale.
Va ricordato che la legge n.183/2011 consente la costituzione di società tra professionisti per l’esercizio di qualsivoglia attività professionale protetta; inoltre, la legge n.4/2013 consente l’esercizio in forma societaria delle professioni non organizzate in Ordini o Collegi.