È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno il decreto 7 giugno 2016, con il quale il Ministero dell'Interno riformula il comma 1 dell'art. 7 del decreto 5 agosto 2011, al fine di precisare meglio la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Viminale di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 è sostituito dal seguente:
«1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore.
Il termine dei cinque anni decorre:
a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1;
b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza di cui al comma 2;
c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti gia' iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all'art. 1.».
Il decreto 7 giugno 2016 è entrato in vigore il 25 giugno 2016.