Con la sentenza n. 175/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche.
Secondo la Consulta, con la previsione di un divieto di recinzione che non interviene su un aspetto specifico correlato al governo del territorio e che incide sulla facoltà di chiudere il fondo, attribuzione tipica del diritto di proprietà, il legislatore regionale ha travalicato i limiti della competenza concorrente in materia di governo del territorio e di quella statale in materia di ordinamento civile.
In allegato la sentenza