L’articolo 113 del decreto legislativo n.50/2016 – Codice dei contratti pubblici - non trova applicazione in caso di opere pubbliche a scomputo realizzate ai sensi dell’art 16 Testo Unico Edilizia, sia nel caso in cui si tratti di opere incluse nel raggio applicativo del Codice degli appalti sia nel caso in cui si tratti di opere estranee a tale disciplina.
Lo ha chiarito la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, con la Delibera n. 122/2019/PAR.
Il Sindaco del Comune di Taggia ha formulato i seguenti quesiti in materia di incentivi per funzioni tecniche:
1) “se, in caso di stipula, tra il Comune ed un soggetto privato di un atto unilaterale d’obbligo per la realizzazione di opere pubbliche a scomputo, sia possibile e legittimo prevedere una clausola che imponga a carico del soggetto privato il versamento di oneri per retribuire le prestazioni professionali del RUP ex legge n. 109/1990 e successive modifiche ed integrazioni”;
2) “nel caso in cui l’accollo dell’onere di cui sopra a carico del privato sia legittimo, si chiede di sapere se, in relazione a tali opere pubbliche a scomputo, non inserite nel piano triennale delle opere pubbliche e da realizzarsi senza espletamento di alcuna procedura di gara, possa essere riconosciuto al RUP l’incentivo previsto dalla legge n. 109/1990 e successive modifiche ed integrazioni”.
La Sezione, conformemente alle coordinate normative e giurisprudenziali sul punto (art 1 d lgs 50/2016, Sezione controllo Lombardia n. 148/PAR/2016) ha escluso l’incentivo per funzioni tecniche nel caso di opere realizzate dal privato titolare del permesso di costruire a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
In allegato la Delibera della Corte dei Conti