Gli Stati membri dell'Unione europea possono riservare ai notai la facoltà di autenticare le firme apposte sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 9 marzo 2017 causa C-342/15 relativa a una controversia tra un cittadino austriaco e il Bezirksgericht Freistadt, tribunale del distretto di Freistadt in Austria in merito al rifiuto di quest’ultimo di procedere all’annotazione nel libro fondiario austriaco di una prevista vendita di un immobile.
La questione verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/249/CEE, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, nonché dell’articolo 56 del TFUE.
Secondo la Corte Ue, l’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/249/CEE dev’essere interpretato nel senso che non si applica ad una normativa di uno Stato membro che riserva ai notai l’autenticazione delle firme apposte sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari ed esclude, per l’effetto, la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta autenticazione effettuata da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.
Inoltre, l’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che riserva ai notai l’autenticazione delle firme apposte in calce ai documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari ed esclude, per l’effetto, la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta autenticazione effettuata, secondo il suo diritto nazionale, da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.
Per la Corte di giustizia europea, il principio della libera prestazione dei servizi non osta a una normativa nazionale come quella austriaca. Le disposizioni nazionali che obbligano a verificare, avvalendosi di professionisti giurati, come i notai, l’esattezza delle annotazioni effettuate in un libro fondiario, contribuiscono a garantire la certezza del diritto quanto alle transazioni immobiliari e il buon funzionamento del libro fondiario e si ricollegano, più in generale, alla tutela della buona amministrazione della giustizia. Quest’ultima costituisce un motivo imperativo di interesse generale che permette di giustificare una restrizione al principio della libera prestazione dei servizi.
In allegato la sentenza